L’utilizzatore ha diritto al rimborso dell’eccedenza detraibile dell’i.v.a. di importo superiore ad euro 2.582,28, assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù di contratto di leasing, in quanto tale operazione di leasing deve essere equiparata, per detto utilizzatore, all’acquisto di un «bene di investimento» e, quindi, si verifica a suo favore, anche prima dell’esercizio del diritto di riscatto, l’ipotesi di acquisto di un «bene» ammortizzabile prevista dall’art. 30, terzo comma, lettera c), d.P.R. n. 633 del 1972.
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