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Attualità

Legge di bilancio 2018: Assonime sul nuovo regime fiscale dei redditi finanziari dei non imprenditori

28 Maggio 2018

Daniele Canè, Dottore di ricerca in diritto tributario, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Di cosa si parla in questo articolo

1. Con circolare n. 11 del 17 maggio scorso, Assonime ha commentato la riforma dei redditi finanziari conseguiti da persone fisiche non imprenditori.

La legge di bilancio per il 2018 ha esteso a utili e plusvalenze da partecipazione, conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, i regimi sostitutivi già previsti per utili e plusvalenze da partecipazioni non qualificate (art. 1, commi 999 s., l. 27 dicembre 2017, n. 205). E’ stata così eliminata – per questi soggetti – l’esclusione parziale, introdotta con la riforma del 2003. La riforma interessa anche le plusvalenze realizzate da enti non commerciali (non gli utili, che restano interamente imponibili, come previsto dal d.m. 26 maggio 2017)[1].

2. Tra i commenti più significativi, è ricordato che, con l’unificazione dei regimi delle rendite finanziarie in questione, è venuta meno la preclusione, per i titolari di partecipazioni qualificate, per i regimi di risparmio gestito ed amministrato, in precedenza riservati ai soli titolari di partecipazioni non qualificate (nuovo art. 5, d.lgs. 461/97).

E’ poi rilevato che la riforma condizionerà le decisioni sulla rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate, prorogata anche per quest’anno dalla legge di bilancio 2018. I titolari di partecipazioni qualificate dovranno valutare attentamente la convenienza della rivalutazione, che richiede il pagamento – anche rateale – di un’imposta sostitutiva dell’8 per cento sull’intera plusvalenza maturata, rispetto all’imposizione ordinaria (che, per il 2018, sarà data dall’applicazione dell’aliquota marginale Irpef sul 58,14 per cento della plusvalenza, mentre, dal 2019, corrisponderà al 26 per cento dell’intera plusvalenza).

Viene inoltre segnalata la modifica al regime fiscale dei proventi derivanti da rapporti “qualificati” di associazione e cointeressenza di puro capitale (ossia, quelli in cui il valore dell’apporto supera il 5 o il 25 per cento del patrimonio netto dell’associante). Per effetto dell’eliminazione del comma 2, 1° periodo, art. 47, Tuir, come quelli da partecipazioni qualificate, anche gli utili rivenienti da questi contratti sono ora assoggettati alla ritenuta prevista per gli utili da partecipazioni non qualificate (26 per cento[2]), con l’eccezione dei casi in cui l’associante sia un’impresa minore (art. 66, Tuir). In quest’ultimo caso, gli utili concorrono alla formazione dell’imponibile complessivo per il 58,14 per cento del loro importo.

Non del tutto condivisibile, invece, il dubbio sul trattamento degli utili percepiti dalle società semplici, i quali, con la riforma, divengono pienamente imponibili in testa ai soci (in precedenza, erano parzialmente non imponibili, tanto se relativi a partecipazioni qualificate quanto se relativi a non qualificate). E’ infatti stata eliminata la norma di esclusione contenuta nell’art. 47, comma 1, 1° periodo, Tuir, mentre continua a non applicarsi la ritenuta prevista, per gli utili percepiti dalle sole persone fisiche, dall’art. 27, d.p.r. 600/73. Venuta meno l’esclusione, torna applicabile il regime ordinario, in base al quale concorrono al reddito complessivo tutti i redditi posseduti dal soggetto passivo; in questo caso, al lordo, però, dei costi di produzione (artt. 3, comma 1; 44, lett. e); 45, comma 1, Tuir)[3].

L’associazione osserva poi – correttamente – che la previgente disciplina degli utili dovrebbe continuare ad applicarsi, in via transitoria, anche alle distribuzioni di utili, prodotti a tutto il 2017, deliberate prima del 1° gennaio 2018, non solo a quelle deliberate dopo (ed entro il 31 dicembre 2022), come invece attualmente prevede l’art. 1, comma 1006, l. bilancio.

Infine, è rilevato che il differimento della riforma per gli utili da partecipazioni qualificate, prodotti prima del 1° gennaio 2018 e distribuiti entro il 31 dicembre 2022, dovrebbe posticiparne l’efficacia anche per i redditi diversi relativi a partecipazioni detenute in regime di risparmio gestito (e non solo per gli utili). Sul punto si auspicano, però, chiarimenti dall’Amministrazione.



[1] Sono invece imponibili per il 77,74 per cento del loro ammontare gli utili prodotti fino al 2016. V. la precedente segnalazione: http://www.dirittobancario.it/news/fiscalita-finanziaria/legge-di-bilancio-2018-uniformata-la-tassazione-dei-redditi-finanziari-conseguiti-da-persone-fisiche.

[2] Art. 1, comma 1004, lett. a), legge di bilancio 2018.

[3] Si veda la precedente segnalazione: http://www.dirittobancario.it/news/fiscalita-finanziaria/legge-di-bilancio-2018-uniformata-la-tassazione-dei-redditi-finanziari-conseguiti-da-persone-fisiche.

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