La legge di bilancio per il 2018 ha esteso a utili e plusvalenze da partecipazione, conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, i regimi sostitutivi già previsti per utili e plusvalenze da partecipazioni non qualificate (art. 1, commi 999 e seguenti, l. 27 dicembre 2017, n. 205). Viene, così, eliminata – per questi soggetti – la participation exemption, introdotta con la riforma del 2003.
La modifica intende riequilibrare la tassazione dei redditi finanziari conseguiti dalle persone fisiche, che, soprattutto per via dell’innalzamento dell’aliquota dei regimi sostitutivi, era divenuta più onerosa per i titolari di partecipazioni non qualificate.
Per l’effetto, sono esclusi dal reddito complessivo del socio, e soggetti a regimi sostitutivi:
–gli utili da partecipazioni qualificate, percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 e formati con utili prodotti dal medesimo esercizio, i quali vengono assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta, già prevista, per gli utili da partecipazioni non qualificate, dall’art. 27, comma 1, d.p.r. 600/73;
– le plusvalenze da partecipazioni qualificate, realizzate dal 1° gennaio 2019, assoggettate all’imposta sostitutiva di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. 461/97.
E’ stato previsto un regime transitorio (art. 1, comma 1006). Per non penalizzare i titolari di partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017, la participation exemption continua ad applicarsi alle plusvalenze realizzate nel 2018, ma nella misura stabilita dall’art. 2, d.m. 26 maggio 2017 (41,86 per cento).
La pex continuerà inoltre ad applicarsi agli utili da partecipazioni qualificate, formati nel periodo d’imposta 2017 e distribuiti fino al 31 dicembre 2022. Questi utili concorrono al reddito complessivo del socio nella per il 58,14 per cento del loro ammontare (rideterminata dall’art. 1, comma 1, d.m. 26 maggio 2017). Quelli formati con utili prodotti sino al periodo di imposta 2016 (compreso), e distribuiti fino al 31 dicembre 2022, restano, invece, imponibili nella vecchia misura del 49,72 per cento.
Le modifiche al regime fiscale delle plusvalenze interessano anche enti e trust non commerciali, stante il rinvio operato dall’articolo 143 del Tuir alle norme sulla determinazione del reddito complessivo delle persone fisiche, contenute nel Titolo primo dello stesso Tuir.
La novella non tocca, invece, il regime degli utili percepiti da enti e trust non commerciali, i quali restano imponibili: (a) in misura piena, se formati con utili prodotti a partire dal periodo di imposta 2017, ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.m. 26 maggio 2017; (b) per il 77,74 per cento, se formati con utili prodotti fino al 2016 e distribuiti dopo il 1° gennaio 2014.
La riforma penalizza le società semplici, gli utili percepiti dalle quali divengono ora pienamente imponibili in testa ai soci, essendo stata eliminata l’esenzione contenuta nell’art. 47, comma 1, Tuir. In precedenza, gli utili percepiti dalle società semplici beneficiavano dell’esenzione anche se relativi a partecipazioni non qualificate, dato che non si applicava, e continua a non applicarsi, la ritenuta di cui all’art. 27, d.p.r. n. 600/73.
Infine, è stata mantenuta la definizione di partecipazioni qualificate, contenuta nell’art. 67, comma 1, lettera c), Tuir. Rimane, quindi, invariato l’ambito applicativo delle disposizioni che vi fanno riferimento in materia, ad esempio, di territorialità delle plusvalenze da cessione di partecipazioni in società residenti (art. 23, comma 1, lett. f), Tuir).