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Attualità

Legge di Bilancio 2019. Le misure a favore dei Fondi per il Venture Capital: dubbi sull’ambito applicativo.

24 Gennaio 2019

Valentina Buzzi, Associate, Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners, Studio Legale

Di cosa si parla in questo articolo

1. Le misure per incentivare la destinazione di risorse finanziarie ai cd. Fondi per il Venture Capital (VC) che investono in PMI, contenute nella Legge di Bilancio 2019, alimentano – a una prima analisi – una serie di dubbi. In attesa dell’emanazione dei decreti attuativi, possibili soluzioni possono essere ipotizzate facendo riferimento alla disciplina sugli Aiuti di Stato.

Il pacchetto interessa interventi di finanza sia privata sia pubblica. Sul fronte degli investitori privati, è innalzata, dal 5 al 10%, la quota dell’attivo patrimoniale che gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare possono destinare (i) ai cd. “investimenti qualificati”, tra i quali sono ora espressamente compresi anche le quote o le azioni di Fondi per il VC residenti in Italia o in Stati Membri UE o SEE e (ii) ai Piani di Risparmio a Lungo Termine (PIR), per i quali è introdotto l'obbligo di investire il 3,5% delle risorse raccolte proprio nei Fondi per il VC (si tratta peraltro di un requisito che potrebbe paralizzare il mercato dei PIR, fino a quando i regolamenti dei fondi non saranno adeguati alla nuova normativa). L’intervento pubblico si concretizza attraverso l’obbligo per lo Stato di investire ogni anno in tali fondi almeno il 15% dei dividendi ricevuti dalle proprie partecipate, oltre che con l’istituzione di un fondo di sostegno al settore con una dotazione pari a €30 milioni per gli anni 2019, 2020 e 2021 e di €5 milioni dal 2022 al 2025.

Appare discutibile la scelta del legislatore di adottare definizioni distinte di “Fondi per il VC” a seconda dell’identità dell’investitore (pubblico o privato).

2. Per il settore privato, si devono intendere quali “Fondi per il VC” gli OICR che investono almeno il 70% dei capitali raccolti in strumenti di debito e di capitale emessi da PMI non quotate, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE, residenti in Italia o in uno Stato UE o dello Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione in Italia (come richiesto anche per gli “investimenti qualificati” in ambito PIR). La categoria delle PMI comprende le imprese che (i) occupano un numero di dipendenti inferiore a 250 unità, (ii) presentano un totale dello stato patrimoniale non superiore a €43 milioni e (iii) hanno un fatturato annuo inferiore a €50 milioni. Inoltre, in conformità alla disciplina degli Aiuti di Stato di cui al Regolamento UE n. 651/2014, le società oggetto di investimento devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni: (i) non aver operato in alcun mercato; (ii) operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; (ii) necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano per il lancio di un nuovo prodotto o per l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi 5 anni.

3. Per gli investimenti statali, invece, si fa rinvio alla definizione di “Fondi per il VC” già prevista per il regime di esenzione di cui all’art. 31, comma 2 del DL 98/2011 e modificata dalla Legge di Bilancio (norma che ha già superato il vaglio della Commissione Europea).

I Fondi per il VC destinatari delle risorse statali dovranno dunque essere istituiti esclusivamente sotto forma di fondo chiuso o di SICAF residente in Italia o in uno Stato UE o SEE appartenenti alla c.d. white list. Avranno inoltre l’obbligo di investire (i) almeno l’85% del valore degli attivi in strumenti di equity emessi da PMI non quotate in mercati regolamentati, il cui più recente bilancio annuale o consolidato rispetti almeno due dei requisiti quantitativi sopra riportati (con riferimento a numero di dipendenti, fatturato, totale attivo), in fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell’attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion o scale up financing) e (ii) il residuo in PMI quotate che non presentino per tre esercizi consecutivi un fatturato, anche anteriormente all’ammissione a quotazione, superiore a €300 milioni e una capitalizzazione di mercato superiore a €500 milioni. Nel silenzio della novella, si ritengono applicabili non solo i requisiti richiesti dal richiamato comma 2, ma anche quelli di cui al comma 3 del menzionato art. 31. In particolare, si ritiene che le PMI destinatarie debbano esercitare attività d’impresa da non più di 7 anni, avere sede operativa in Italia ed essere soggette ad IRES o a imposizione societaria analoga nello stato di residenza, senza la possibilità di esserne esentate. Si dubita invece che, per usufruire dei benefici previsti dalla Legge di Bilancio, sia anche richiesto che le quote o le azioni delle società target siano possedute in via prevalente da persone fisiche.

Gli interventi statali dovrebbero inoltre riguardare i soli investimenti in capitale di rischio, limite che deriva dal rimando alla normativa esistente in tema di VC che non consentiva la destinazione di risorse a strumenti di debito.

Lo Stato potrà investire unitamente ad altri investitori istituzionali, privilegiati nella ripartizione dei proventi della gestione, i quali, in base alla normativa comunitaria, dovranno ad ogni modo condividere i rischi e i benefici dell’investimento.

4. La Legge di Bilancio tace sull’importo massimo agevolabile in capo alla singola società target, dato che influenza pesantemente il successo del piano di incentivi. Secondo i criteri previsti dal menzionato Regolamento UE n. 651/2014, le risorse investite non potranno superare €15 milioni per ciascuna PMI e potranno essere destinate all’acquisto di quote o azioni esistenti solo in combinazione con un apporto di nuovo capitale pari almeno al 50% di ciascun investimento.

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