Nella legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (c.d. Legge di bilancio 2019, cfr. contenuti correlati), si ritrovano alcune novità che impatteranno l’ambito regolamentare bancario e finanziario.
Il provvedimento, come noto, è entrato in vigore il 1° gennaio 2019, salvo quanto diversamente previsto.
Tutela del risparmio
Per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l’esercizio del credito, è stato istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) del MEF.
Il FIR erogherà indennizzi [1] a favore dei risparmiatori [2] in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa, che abbiano subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del TUF.
Saranno in ogni caso esclusi dall’accesso alle prestazioni del FIR (a) le controparti qualificate e i clienti professionali di cui all’art. 6, comma 2-quater, lettera d), 2-quinquies e 2-sexies, TUF nonché (b) i soggetti che abbiano avuto, nelle banche o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, gli incarichi di componente del C.d.A. e degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna, membro del collegio sindacale, consigliere delegato, direttore generale e vice direttore generale, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado.
La misura dell’indennizzo per gli azionisti sarà commisurata al 30% e per gli obbligazionisti subordinati al 95% del costo di acquisto [3], entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.
Con decreto del MEF, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2019, saranno definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto
semestrale delle risorse disponibili. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione, dovrà essere inviata al MEF entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del citato decreto.
Esperti indipendenti per la valutazione dei beni di OICR italiani
La Legge di bilancio 2019 ha modificato la disciplina degli esperti indipendenti per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati in cui è investito il patrimonio degli OICR, con particolare riferimento alla gestione dei conflitti di interessi che potrebbero incidere sull’indipendenza della valutazione.
In particolare, l’art. 16 del regolamento di cui al decreto del MEF 5 marzo 2015, n. 30 è stato modificato come segue:
- al comma 2, è stato precisato che l’organo di amministrazione del gestore, nell’affidamento degli incarichi agli esperti, debba accertare che tali esperti non versino in una situazione di conflitto di interessi rispetto al singolo OICR;
- ai sensi del nuovo comma 10, l’astensione sarà obbligatoria se l’esperto versi direttamente in una situazione di conflitto di interessi rilevante in relazione ai beni da valutare. È stato inoltre previsto che l’esperto adotti al riguardo presidi organizzativi e procedure interne idonei, nel rispetto del principio di proporzionalità, ad individuare, monitorare e gestire i potenziali conflitti di interessi e a garantire l’autonomia e l’indipendenza del processo di valutazione immobiliare [4];
- il comma 12, che stabiliva il divieto all’esercizio di una serie di attività [5] da parte degli esperti nei confronti del gestore dell’OICR, è stato integralmente sostituito. Ai divieti è stato sostituito l’obbligo per il gestore di verificare che l’affidamento di incarichi ulteriori non direttamente correlati a quello di valutazione dell’OICR affidati all’esperto, ovvero alle società da essi controllate, collegate o soggette a comune controllo, alle società controllanti, nonché ai loro amministratori e dipendenti, non pregiudichi l’indipendenza dell’incarico di valutazione conferito all’esperto medesimo e non comporti il sorgere di potenziali conflitti di interessi [6];
- venendo meno il divieto all’esercizio di una serie di attività ulteriori da parte dell’esperto nei confronti del gestore di OICR, i riferimenti al comma 12 sono stati espunti dal comma 13, che disciplina la revoca dell’incarico nel caso di sopravvenienza delle fattispecie che ne vietassero l’affidamento;
- il comma 15 è stato sostituito, prevedendo che l’incarico di valutazione dei beni di pertinenza dell’OICR potrà essere rinnovato una volta [7] allo scadere della durata massima di tre anni, fermo restando che lo stesso non potrà essere nuovamente conferito in relazione agli stessi beni di pertinenza dell’OICR se non sono decorsi almeno due anni dalla data di cessazione del precedente incarico. È stata inoltre eliminata la previsione secondo cui l’incarico di valutazione non possa essere svolto, per conto del medesimo gestore ovvero di altre società da esso controllate, di società ad esso collegate, che lo controllano ovvero di società e/o gestori sottoposti a comune controllo, dal medesimo soggetto per un periodo superiore a tre anni, ne’ tale soggetto può assumere l’incarico, per conto di un diverso esperto, se non sono trascorsi almeno 2 anni dalla cessazione del precedente incarico;
- al comma 16, è stata eliminata la previsione secondo cui i soggetti che hanno svolto l’incarico, i soci e gli amministratori dell’esperto e delle società da esso controllate o che lo controllano o soggette a comune controllo, non possano svolgere sotto forma di lavoro autonomo o subordinato alcuna delle attività di cui al comma 13. Inoltre, la possibilità di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo del gestore che ha conferito l’incarico, di società da esso controllate ovvero che lo controllano o che sono soggette a comune controllo, è stata limitata se non sono decorsi almeno 6 mesi dalla scadenza o dalla revoca dell’incarico [8].
PIR
Per i piani di risparmio a lungo termine (PIR), costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, si applicheranno le seguenti nuove disposizioni:
- in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell’anno stesso, le somme o i valori destinati nel PIR dovranno essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri o aderenti all’Accordo sullo SEE con stabili organizzazioni nel territorio medesimo;
- la predetta quota del 70% dovrà essere investita per almeno il 5% del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione [9], per almeno il 30% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno il 5% in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital [10] residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri o aderenti all’Accordo sullo SEE.
Le richiamate disposizioni dovranno essere attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare degli artt. 21 e 23 del medesimo regolamento, che disciplinano rispettivamente gli aiuti alle PMI per il finanziamento del rischio e si applicheranno agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020 e gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il MEF, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2019, saranno stabiliti le modalità e i criteri per l’attuazione delle disposizioni sui PIR.
Equity crowdfunding
La definizione di “portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali” contenuta nell’art. 1, comma 5-novies, TUF, è stata ampliata al fine di comprendere anche le piattaforme on line che abbiano come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle PMI.
In tale ambito, è stato altresì previsto il nuovo comma 1-ter dell’art. 100-ter TUF relativamente alle offerte tramite portali di equity crowdfunding, ai sensi del quale la sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito sia riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob e sia effettuata in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio.
Albo unico dei consulenti finanziari
È stato modificato l’art. 10, comma 5, del d.lgs. 3 agosto 2017, n. 139, ai sensi del quale coloro che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano la consulenza in materia di investimenti e che non risultano ancora iscritti alle nuove sezioni dell’albo unico dei consulenti finanziari possono continuare a prestare il servizio di consulenza, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza della clientela, “in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, qualora questa sia stata presentata entro il 30 novembre 2018, o la data di decisione dell’Organismo sulla stessa domanda”.
[1] L’indennizzo sarà corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento.([2]) Le persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale nonché le microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.([3]) La percentuale, entro tale limite, potrà essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario.
[4] Di tali presidi e procedure dovrà essere data comunicazione dall’esperto al gestore prima del conferimento dell’incarico di valutazione ed ai fini della valutazione, nonché in occasione di ogni loro aggiornamento o modifica.
[5] Verifiche e consulenza non direttamente connesse a valutazioni immobiliari; amministrazione di immobili; manutenzione ordinaria e straordinaria; progettazione, sviluppo e ristrutturazione immobiliare; intermediazione immobiliare.
[6] A tal fine, l’esperto dovrà comunicare al gestore, su richiesta di quest’ultimo, i presidi adottati per garantire l’oggettività e indipendenza della valutazione.
[7] Nella disciplina previgente non era rinnovabile.
[8] Nella disciplina previgente il termine era di 2 anni.
[9] Emessi da PMI.
[10] Sono Fondi per il Venture Capital gli organismi di investimento collettivo del risparmio che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI non quotate, residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri o aderenti all’Accordo sullo SEE con stabili organizzazioni nel territorio medesimo e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi 5 anni.