La legge 30 dicembre 2018 n. 145, pubblicata in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018, (“Legge di bilancio 2019”) ha introdotto numerose novità in ambito fiscale, di seguito brevemente riassunte. Tra le principali novità introdotte per i soggetti IRES, si segnala l’abrogazione[1] del regime agevolativo c.d. ACE che era stato introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 201/2011. È, tuttavia, consentito il riporto in avanti del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
A decorrere dal periodo di imposta 2019 – e in apparente sostituzione dell’abrogato regime ACE – è stata introdotta la c.d. “Mini IRES”[2]. La nuova disciplina ha introdotto un regime di tassazione ridotta della quota di reddito complessivo netto corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, che siano stati accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili[3] e, in ogni caso, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma tra (i) gli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi ex art. 102 del TUIR e (ii) il costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.
È stata modificata[4] la misura dell’agevolazione connessa alle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013. In specie, il credito di imposta concesso alle imprese che eseguono attività di R&D – fruibile adesso nella misura massima di Euro 10.000.000,00 – è pari al 25% dei costi sostenuti e al 50% delle spese relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di R&D, nonché delle spese relative ai contratti stipulati per il diretto svolgimento delle attività di R&D con università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché con start up e PMI innovative residenti.
Nell’ottica di fornire sostegno alla crescita economica, la Legge di bilancio ha incrementato la percentuale di deducibilità degli investimenti nel capitale di start-up innovative. In particolare, con specifico riferimento al 2019, l’aliquota dell’agevolazione recata dall’articolo 29 del D.L. n. 179/2012, è innalzata al 40%. Inoltre, viene introdotta la possibilità di dedurre il 50% dell’investimento effettuato da un soggetto IRES in caso di acquisizione integrale del capitale della start-up innovativa con mantenimento dell’investimento per almeno 3 anni[5].
È stato prorogato il c.d. “Iper-ammortamento” con nuove percentuali di maggiorazione. In specie, viene differenziata l’intensità del beneficio in maniera decrescente in funzione del volume degli investimenti. Ai fini dell’imposta di registro, è stata ulteriormente definito l’ambito di applicazione della c.d. norma antiabuso di cui all’articolo 20 del D.P.R. n. 131/1986[6]. Per effetto della modifica introdotta, tale disposizione assume efficacia retroattiva e non potrà essere invocato dall’Amministrazione finanziaria per riqualificare, anche in relazione a periodi d’imposta antecedenti al 2018, gli atti sottoposti a registrazione sulla base di elementi extratestuali e sulla base di atti collegati.
Nelle more di una più organica riforma, stante la necessità di intercettare i redditi prodotti dalle imprese multinazionali che operano nel web, è stata istituita l’Imposta sui Servizi Digitali[7]. Si tratta di un’imposta indiretta di periodo che grava sui soggetti esercenti attività d’impresa nell’ambito dei servizi digitali e si rende applicabile al superamento di due limiti quantitativi previsti dal comma 36, dell’art. 1 della Legge di bilancio 2019[8]. Per quanto attiene all’ambito oggettivo di applicazione, le disposizioni neo-introdotte, prendendo a modello la Proposta di Direttiva del Consiglio COM(2018)148[9], limitano l’applicazione del tributo ai servizi di messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale, alla trasmissione di dati generati dall’utilizzo di tali servizi e alla veicolazione su tali piattaforme di pubblicità dirette agli utenti. L’imposta è dovuta nella misura del 3% dell’ammontare dei ricavi tassabili realizzati in ciascun trimestre, assunti al lordo dei costi e al netto dell’IVA.
Per quanto concerne le agevolazioni concesse a banche e assicurazioni, queste ultime beneficiano della rimodulazione della deducibilità delle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (c.d. “DTA qualificate”) e che risultano non dedotte ai fini IRES e IRAP nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017. Tali quote saranno deducibili in un arco temporale di 11 anni in misure differenti[10].
Enti creditizi e finanziari in sede di prima adozione dell’IFRS 9 possono dedurre i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione delle perdite su crediti del citato principio contabile nella misura del 10% del loro ammontare, nel periodo d’imposta di prima adozione, e per il restante 90% in quote costanti nei nove periodi d’imposta successivi.
È previsto, per gli enti creditizi e finanziari e le imprese di assicurazione, il differimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, sia ai fini IRES che IRAP, della deducibilità della quota del 10% dell’ammontare delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, originariamente prevista per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Di tale differimento non si tiene conto ai fini della determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per il 2018.
Si segnala, infine, che la Legge di bilancio 2019[11] ha riaperto i termini per la rivalutazione delle partecipazioni aumentandone le aliquote rispettivamente all’11% per le partecipazioni qualificate e al 10% per le partecipazioni non qualificate.
[1] Ad opera dell’art. 1, comma 1080 della Legge di bilancio 2019.
[2] Art. 1, commi 28-34, Legge di bilancio 2019.
[3] Si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’art. 2433 c.c. in quanto derivanti da processi di valutazione (Articolo 1, comma 29, lett. a) della Legge di Bilancio 2019).
[4] Art. 1, commi 70 – 72, Legge di bilancio 2019.
[5] L’efficacia di tali disposizioni è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, para. 3, TFUE, a specifica approvazione da parte della Commissione europea.
[6] L’articolo 1, comma 87 lettera a) della L. n. 205/2017 è stata qualificata quale legge di interpretazione autentica dall’articolo 1, comma 1084 della Legge di bilancio 2019.
[7] Art. 1, commi 35-47 della Legge di bilancio 2019.
[8] L’impresa è assoggettata a Web tax se, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizza congiuntamente: (i) un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, non inferiore a Euro 750.000.000; di cui almeno (ii) Euro 5.500.000 di ricavi derivanti dai servizi digitali specificamente individuati dal comma 37, dell’art. 1, della Legge di bilancio 2019, realizzati nel territorio dello Stato.
[9] Procedimento 2018/0073 (CNS).
[10] In specie, è previsto che tali quote potranno essere dedotte: per il 5% del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019; per il 3% del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2020; per il 10% del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2021; per il 12% del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2027; per il 5% del loro ammontare complessivo nei periodi d’imposta in corso al 31.12.2028 e al 31.12.2029.
[11] Art. 1, commi 1053-1054, Legge di bilancio 2019.