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Attualità

Legge di Stabilità 2016: sintesi delle principali disposizioni fiscali

18 Gennaio 2016

Stefano Massarotto, Facchini Rossi & Soci

Di cosa si parla in questo articolo

1. Premessa

Pubblicata la Legge di Stabilità nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 302 – Suppl. Ordinario n. 70) del 30 dicembre 2015 (cfr. contenuti correlati). La legge n. 208/2015 è entrata in vigore il 1 gennaio 2016 portando con sé una moltitudine di novità per i contribuenti ma anche per imprese e professionisti. Una legge che interviene dunque a tutto campo.

Con riferimento alle principali novità di carattere fiscale si riporta una sintesi delle più importanti modifiche introdotte.

1.1. Riduzione aliquota IRES

A decorrere dal 1 gennaio 2017, con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, viene prevista la riduzione dal 27,5% al 24% dell’aliquota IRES di cui all’art. 77 co. 1 del TUIR. Conseguentemente:

  • è prevista la riduzione dall’1,375% all’1,20% dell’aliquota della ritenuta a titolo di imposta, sugli utili corrisposti a società UE/SEE (di cui all’art. 27 co. 3 – ter del DPR 600/1973);
  • sarà affidato ad un futuro decreto ministeriale la rideterminazione delle percentuali di tassazione di dividendi e plusvalenze su partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche (attualmente pari al 49,72%) al fine di garantire l’invarianza del livello di tassazione degli utili distribuiti.

Da precisare però che, in riferimento agli enti creditizi e finanziari, la riduzione dell’aliquota IRES si compensa con la previsione di un addizionale pari al 3,5%. (l’aliquota effettiva per i medesimi rimane sostanzialmente invariata)[1].

1.2. “Super – ammortamenti”

L’intervento che registra maggior interesse da parte delle imprese e dei professionisti è sicuramente quello dei “superammortamenti”, previsto dalla Legge di Stabilità per agevolare gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

Il cosiddetto “superammortamento” consiste sostanzialmente in una maggiorazione del 40% del costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamento (o di canone leasing), con corrispondente aumento delle quote annuali deducibili.

Si riporta qui di seguito un esempio:

Sempre in tema di ammortamenti, viene inoltre previsto che i maggiori valori attribuiti all’avviamento ed ai marchi ai sensi dell’art.15 comma 10 del D.L. 185/2008, derivanti da determinate operazioni straordinarie poste in essere a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015,saranno deducibili in misura non superiore ad un quinto (anziché un decimo).

1.3. Cessione o assegnazione agevolata dei beni ai soci

Viene introdotta dalla Legge di Stabilità una disciplina volta ad agevolare l’estromissione dalle c.d. “società schermo” (o di comodo) di quei beni immobili non strumentali (o beni mobili iscritti in pubblici registri) che spesso sono intestati alle società ma oggetto di utilizzo personale o familiare da parte del socio.

Si prevede che le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili (non strumentali) o beni mobili iscritti in pubblici registri non strumentali all’attività di impresa possono estrometterli godendo di condizioni agevolate se i soci risultino tali alla data del 30 settembre 2015.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30 settembre 2016, si trasformano in società semplici.

In sostanza quando i beni escono dal perimetro dell’impresa, è prevista:

  • l’applicazione di un’imposta sostitutiva nella misura dell’8% (10,5% per le società di comodo) sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto;
  • la possibilità di determinare il valore normale degli immobili in misura pari al c.d. “valore catastale”[2].
  • l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 13% sulle eventuali riserve in sospensione di imposta annullate.

Vantaggi anche dal punto di vista delle imposte indirette con imposta di registro calcolata alla metà dell’importo ordinario e le imposte ipocatastali addebitate in misura fissa.

1.4. Proroga rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni per persone fisiche o soggetti a essi equiparati

Le persone fisiche che detengono al 1 gennaio 2016 partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati o terreni (edificabili e non) possono rivalutare il loro valore tramite perizia asseverata (entro 30 giugno 2016), versando un’imposta sostitutiva nella misura dell’8%.

1.5. Termini di accertamento IVA e imposte sui redditi

La Legge di Stabilità ha abrogato il c.d. “raddoppio dei termini” che  prevede(va) il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di denuncia (presentata nei termini ordinari) all’Amministrazione Giudiziaria per uno dei reati tributari di cui al D.lgs. 74/2000.

Dall’altro lato, tuttavia interviene sugli ordinari termini di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, allungandoli. Più nello specifico, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 il potere di accertamento dovrà essere esercitato:

  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (in luogo dell’attuale quarto anno), in caso di infedele dichiarazione dei redditi;
  • entro il 31 dicembre del settimo anno successivo (in luogo dell’attuale quinto anno) in caso di omessa dichiarazione dei redditi.

Per i periodi di imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016 si osservano invece le regole vigenti, di recente modificate dal D.lgs. 128/2015.

Si evidenzia inoltre che, le predette modifiche non producono effetti sui termini di accertamento previsti in caso di adesione alla procedura di collaborazione volontaria (“Voluntary Disclosure”).

1.6. Revisione del sistema sanzionatorio

La Legge di Stabilità anticipa la decorrenza delle modifiche apportate alle disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie ad opera del D.lgs. 24 Settembre 2015, n. 158, di attuazione della legge delega fiscale.

In particolare, la riforma del sistema sanzionatorio (maggiormente informato al criterio di proporzionalità nelle sanzioni amministrative, correlando le sanzioni all’effettiva gravità dei comportamenti) viene anticipata al 1 gennaio 2016 in luogo del 1 gennaio 2017.

In caso di adesione alla procedura di collaborazione volontaria, restano ferme le sanzioni nella misura vigente alla data di presentazione della stessa.

1.7. Operazioni con paesi black – list

La Legge di Stabilità sopprime inoltre il regime di indeducibilità dei costi per operazioni con Paesi Black list e modifica anche la disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC) di cui all’art. 167 del TUIR. In particolare:

  • costi Black list: il regime di indeducibilità dei costi sostenuti con fornitori residenti in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato (art. 110, commi da 10 a 12 – bis del TUIR) viene definitivamente abrogato con la conseguenza che tutti i costi provenienti dall’estero – a prescindere dalla residenza white list o black list del fornitore – diventerebbero deducibili secondo gli ordinari criteri previsti per i costi di fonte “nazionale” (inerenza, certezza ed effettiva determinabilità) a partire dall’esercizio 2016;
  • CFC: viene abolito ogni riferimento alle liste dei paesi Black List e viene introdotto il riferimento al regime fiscale “privilegiato”, che è definito tale quando prevede un tax rate nominale inferiore al 50% rispetto a quello italiano (sono esclusi gli Stati UE e gli Stati SEE con scambio di informazioni).

1.8. Nuovi obblighi di rendicontazione per le multinazionali: Country by Country reporting (comma 145)

In ottemperanza alle indicazioni fornite dall’OCSE in riferimento BEPS 13, è prevista anche l’introduzione del Country by Country reportingcon cui le multinazionali dovranno indicare una serie di informazioni all’Amministrazione Finanziaria, insieme ad elementi indicatori di un’attività economica effettiva.

Soggetti investiti di tale novità saranno le società capogruppo residenti in Italia con obbligo di redigere il bilancio consolidato, conseguito nel periodo precedente a quello di rendicontazione, non inferiore a 750 milioni di Euro.

Rientrano nella previsione di tale obbligo anche le controllate italiane facenti parte di gruppi esteri, nel caso in cui la capogruppo risulti residente in uno Stato che non ha introdotto la predetta previsione o che non abbia in vigore un accordo per lo scambio di informazioni con l’Italia.

 


[1] Tra le misure per gli enti crediti e finanziari, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, è prevista inoltre la deducibilità integrale degli interessi passivi sia ai fini IRES che IRAP (con esclusione delle assicurazioni).

[2] In caso di cessione il corrispettivo non può comunque essere inferiore al minore tra il valore normale ed il valore catastale.

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