Il Consiglio dei Ministri ha annunciato con comunicato stampa di ieri di aver approvato il disegno di legge per l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale (c.d. Legge IA), il cui testo passa ora all’esame dei due rami del Parlamento.
Il disegno di legge individua, nell’intenzione del Governo, dei criteri regolatori per riequilibrare il rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego dannoso.
Le norme intervengono in cinque ambiti:
- la strategia nazionale
- le autorità nazionali
- le azioni di promozione
- la tutela del diritto di autore
- le sanzioni penali.
Si prevede, inoltre, una delega al governo per adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come l’alfabetizzazione dei cittadini sull’IA (sia nei percorsi scolastici che in quelli universitari) e la formazione da parte degli ordini professionali per professionisti e operatori.
La delega riguarda anche il riordino in materia penale per adeguare reati e sanzioni all’uso illecito dei sistemi di IA.
In sintesi, il disegno di legge sull’IA contiene disposizioni relative a:
- I principi fondamentali
Il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di IA dovrà rispettare i diritti fondamentali e le libertà dell’ordinamento italiano ed europeo, oltre che i principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, valorizzazione anche economica del dato, protezione dei dati personali, riservatezza, robustezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.
Il disegno di legge IA stabilisce, in sintesi:
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- il rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della spiegabilità
- che l’utilizzo dell’IA non dovrà pregiudicare la vita democratica del Paese e delle istituzioni e, nei mezzi di comunicazione, il suo utilizzo dovrà avvenire senza pregiudizio ai principi di libertà e pluralismo alla libertà di espressione e del diritto all’obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell’informazione
- la necessità del rispetto della cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di IA, garantendo alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale senza forme di discriminazione
- La promozione dell’IA nei settori produttivi
In materia di sviluppo economico nel DDL si promuove l’IA nei settori produttivi da parte dello Stato e delle pubbliche autorità, per migliorare la produttività e avviare nuove attività economiche per il benessere sociale, nel rispetto principio generale della concorrenza nel mercato, dell’utilizzo e della disponibilità di dati di alta qualità.
Sono in ogni caso escluse dall’ambito di applicazione del provvedimento le attività svolte per scopi di sicurezza nazionale, per la cybersicurezza nazionale nonché quelle svolte per scopi di difesa dalle forze armate e dalle forze di polizia.
- Le disposizioni sull’utilizzo dell’IA in materia di lavoro e professioni intellettuali
Viene applicato il principio antropocentrico all’utilizzo dell’IA nel mondo del lavoro: nel disegno di legge sull’IA, quest’ultima potrà essere impiegata solo per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea; l’utilizzo dei sistemi di IA per l’organizzazione o la gestione del rapporto di lavoro non potrà in nessun caso essere discriminatorio.
Verrà istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Osservatorio sull’adozione dei sistemi di IA.
Per le professioni intellettuali, viene esplicitato che il pensiero critico umano debba sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di IA, che potranno riguardare solo le attività di supporto all’attività professionale; per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente verrà stabilito, inoltre, che le informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati dal professionista debbano essere comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
- La ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di IA in ambito sanitario
I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità terapeutica e farmacologica, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico: sarà
sempre autorizzato l’uso secondario di dati personali privi degli elementi identificativi diretti, anche appartenenti alle categorie indicate all’art. 9 del GDPR.
Tali trattamenti dovranno essere oggetto di approvazione da parte dei comitati etici interessati e devono essere comunicati all’Autorità garante per la protezione dei dati personali con l’indicazione di tutte le informazioni previste dagli artt. 24, 25, 32 e 35 del GDPR, e potranno essere iniziati decorsi trenta giorni dalla predetta comunicazione se non oggetto di blocco disposto dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
- La Pubblica Amministrazione
Viene regolato l’uso dell’IA nei settori dell’attività della PA, per garantire il buon andamento e l’efficienza dell’attività amministrativa, dando però centralità al principio dell’autodeterminazione e della responsabilità umana.
- L’attività giudiziaria
Nell’amministrazione della giustizia l’utilizzo dell’IA è consentito esclusivamente per finalità strumentali e di supporto, quindi per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale, anche finalizzata all’individuazione di orientamenti interpretativi.
È sempre riservata al magistrato la decisione sull’interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione di ogni provvedimento, inclusa la sentenza.
Tra le materie di competenza esclusiva del tribunale civile si aggiungono le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di IA.
- La cybersicurezza nazionale
L’ACN (Agenzia pe la cybersicurezza nazionale) promuoverà e svilupperà ogni iniziativa, anche di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l’intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.
- La strategia nazionale
Si introduce la Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, che garantirà la collaborazione tra pubblico e privato, coordinando le azioni della PA in materia e le misure e gli incentivi economici rivolti allo sviluppo imprenditoriale ed industriale: i risultati del monitoraggio verranno trasmessi annualmente alle Camere.
- Le autorità nazionali per l’intelligenza artificiale
Il disegno di legge IA istituisce le “Autorità nazionali per l’IA”, affidando all’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), il compito di garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di AI.
AgID e ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicureranno quindi l’istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell’Unione europea.
- Gli investimenti nei settori di intelligenza artificiale, della cybersicurezza e quantum computing
Sono previsti investimenti per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro, nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del quantum computing delle telecomunicazioni e delle tecnologie per queste abilitanti, al fine di favorire lo sviluppo, la crescita e il consolidamento delle imprese operanti in tali settori.
Tali investimenti sono effettuati anche mediante l’istituzione di uno o più fondi appositamente dedicati e mediante coinvestimenti di altri fondi gestiti da CDP Venture Capital Sgr.
- La tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore
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- Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di IA: si prevedono misure volte a favorire l’identificazione e il riconoscimento dei sistemi di IA nella creazione di tali contenuti; in particolare, il contenuto che sia stato completamente o parzialmente generato, modificato o alterato dai sistemi di IA, in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve avere un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata con l’acronimo “IA” o, nel caso audio, attraverso annunci audio, ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. Fanno eccezione a tale marchiatura l’opera o un programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. Le misure attuative sono definite con specifico regolamento dell’AGCOM.
- Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale: nell’ambito della legge sul diritto d’autore si prevede una disciplina specifica per le opere create con l’ausilio di sistemi di IA, assicurando l’identificazione delle opere e degli altri materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore.
- Le sanzioni penali
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- Viene introdotto un aumento di pena per i reati commessi mediante l’impiego di sistemi di IA, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, o quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa o aggravato le conseguenze del reato. Un’ulteriore aggravante è prevista per chi, attraverso la diffusione di prodotti dell’IA, provi ad alterare i risultati delle competizioni elettorali.
- Viene punita inoltre l’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale, atti a indurre in inganno sulla loro genuinità, con la pena da uno a cinque anni di reclusione se dal fatto deriva un danno ingiusto.
- Vengono introdotte circostanze aggravanti speciali per alcuni reati nei quali l’utilizzo di sistemi di IA abbia una straordinaria capacità di propagazione dell’offesa.