Il Ministero della Giustizia e Banca d’Italia hanno siglato un accordo sugli indennizzi relativi alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge Pinto).
Il presente Accordo disciplina le modalità attraverso le quali la Banca presta collaborazione temporanea al Ministero nelle operazioni preliminari al pagamento delle somme riconosciute agli aventi diritto dalle competenti corti d’appello a titolo di indennizzo previsto dalla legge n. 89 del 2001 e delle relative spese processuali.
Costituiscono dati necessari alla fase di liquidazione:
- i dati del beneficiario (generalità, codice fiscale), le modalità prescelte di pagamento (IBAN per bonifico bancario, indirizzo di spedizione per il vaglia cambiario), l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore;
- la somma liquidata a titolo di equa riparazione;
- la data di decorrenza degli interessi;
- la somma liquidata a titolo di compenso del difensore, l’importo delle spese imponibili, la misura percentuale del rimborso spese forfettarie ex art. 2 decreto del Ministro della giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, le spese esenti ex art. 15 d.P.R. n. 633/72, la tipologia del regime fiscale adottato dal difensore