Il Consiglio Notarile di Milano ha pubblicato la massima n. 194 del 17 novembre in materia di legittimità della clausola statutaria che limita la circolazione delle azioni o delle quote, subordinandone l’efficacia all’adesione dell’acquirente a un patto parasociale ex artt. 2355-bis, 2341-bis, 2469 c.c.
Di seguito la massima pubblicata sul sito del Consiglio.
E’ legittima la clausola statutaria che limiti la circolazione delle azioni di s.p.a. o delle quote di s.r.l. nel senso di subordinare l’efficacia del loro trasferimento, nei confronti della società, alla preventiva adesione della parte acquirente a un patto parasociale, noto alla società stessa, dovendosi in tal caso intendere che l’organo amministrativo è tenuto a rendere disponibile il contenuto del patto parasociale nei confronti dei soci e degli aspiranti acquirenti indicati da ciascuno dei soci.
In ogni caso, il patto parasociale alla cui adesione è subordinata l’efficacia del trasferimento delle partecipazioni sociali nei confronti della società è comunque soggetto ai limiti e ai termini derivanti dalla disciplina applicabile caso per caso.
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