WEBINAR / 14 novembre
Il correttivo al Codice della Crisi: novità per i creditori bancari


Decreto Legislativo 13 settembre 2024 n. 227

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 25/10


WEBINAR / 14 novembre
Il correttivo al Codice della Crisi: novità per i creditori bancari
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Legittima la delega “generale” e “disgiunta” dei poteri gestionali e di rappresentanza attribuiti ai membri del CdA

12 Gennaio 2017

Ivana Clemente, Compliance Intern presso Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.

Cassazione Civile, Sez. V, 7 dicembre 2016, n. 25085

Di cosa si parla in questo articolo

La Suprema Corte, nella sentenza in commento, è stata chiamata ad esprimersi sulla portata della delega generale dei poteri di gestione/amministrazione e di rappresentanza negoziale e processuale di una società, attribuiti ai consiglieri di amministrazione di una S.r.l. costituita in data anteriore alla riforma del diritto societario (operata dal D.Lgs. n. 6/2003). Gli Ermellini affermano che la norma statutaria che preveda la facoltà del consiglio di amministrazione di delegare tutte le proprie attribuzioni al singolo consigliere (i) non è contraria a norme imperative e, in particolar modo, al principio di collegialità sancito per le s.r.l. dall’art. 2475 c.c., comma 3 (fermo restando il limite imposto dall’ultimo comma del suddetto articolo, secondo il quale non sono delegabili la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell’art. 2481 c.c) e (ii) non ostacola la concorrente legittimazione del consiglio di amministrazione sulle questioni attinenti la gestione dell’impresa.

Quanto al primo punto i Giudici della Corte puntualizzano che non vi è alcuna violazione del principio di collegialità, in quanto è lo stesso Legislatore nell’art. 2475 c.c. a disporre che «l’amministrazione della società sia affidata [alle persone che costituiscono il consiglio di amministrazione] disgiuntamente o congiuntamente» e nell’art. 2381 c.c., comma 2, disposizione dettata per le S.p.A., ma applicabile analogicamente anche alle S.r.l., a prevedere la concentrazione delle competenze (delegabili) del consiglio di amministrazione anche soltanto ad un unico componente dello stesso.

In relazione al secondo profilo, la sentenza in commento chiarisce che per quanto il sistema delle deleghe sia funzionale ad un più efficace perseguimento degli obiettivi sociali, il dovere di agire in modo informato, quale canone di condotta diligente dell’amministratore, comporta un’attività informativa e valutativa della gestione della società costante, da esercitare «in via preventiva, concomitante e successiva, rispetto alle attribuzioni delegate», nonché l’esercizio di poteri di avocazione e revoca delle attività delegate, tali per cui una delega generale e disgiunta non ostacolerebbe i poteri di gestione dell’impresa del plenum consiliare.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 14 novembre
Il correttivo al Codice della Crisi: novità per i creditori bancari


Decreto Legislativo 13 settembre 2024 n. 227

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 25/10


WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari


Obblighi delle banche e problematiche operative

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/10

Iscriviti alla nostra Newsletter