A seguito dell’omologa del concordato fallimentare, la legittimazione ad agire per l’adempimento delle obbligazioni, assunte da un terzo (assuntore) in sede concordataria, spetta esclusivamente ai creditori ammessi al passivo fallimentare; determinandosi, dunque, la perdita di ogni potere di iniziativa in merito in capo al curatore fallimentare.
Detto principio è ricavabile, in primis,dall’art. 136 L.F. il quale, a seguito dell’omologazione del concordato, attribuisce al curatore unicamente il compito di sorvegliarne il relativo adempimento; posto che, in conseguenza dell’omologa e dell’approvazione del rendiconto finale del curatore il tribunale dichiara chiuso il fallimento (art. 130, secondo comma, L.F.) con conseguente decadenza degli organi della procedura.
Oltretutto, non è possibile riscontrare la legittimazione del curatore neanche facendo riferimento alla sua “naturale funzione di tutore degli interessi dei creditori” e alla sua titolarità rispetto alle azioni di massa, sostanzialmente perché non sussiste alcun principio sulla base del quale possa ritenersi sussistente, in capo a costui, un generale potere-dovere di sostituirsi ai creditori nell’esercizio della azioni inerenti ai diritti di loro titolarità (salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge).
Peraltro, anche nell’ipotesi in cui – a seguito della risoluzione di un concordato fallimentare – il fallimento sia riaperto, la legittimazione ad agire in giudizio, per far valere le garanzie prestate da un terzo ai fini dell’esecuzione del concordato poi risolto, spetta ai creditori (art. 140, terzo comma, L.F.), conformemente all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (Cass. 28 novembre 2002, n. 16878; Cass. 19 febbraio 1964 n. 372; Cass. 30 settembre 1954, n. 3173).
A tal proposito, nel caso di specie, il giudice di legittimità ha, inoltre, evidenziato che le garanzie prestate dall’assuntore, benché confacenti agli interessi del debitore, sono prestate a beneficio esclusivo dei creditori. Pertanto, la titolarità attiva del rapporto di garanzia è riferibile solo a costoro, senza che possa riscontrarsi alcuna legittimazione da parte del curatore ex art. 43 L.F.