Con la pronuncia in esame il Tribunale di Milano è tornato ad affermare che, anche in caso di società a responsabilità limitata, deve riconoscersi al curatore fallimentare la legittimazione attiva alla proposizione dell’azione di responsabilità dei creditori sociali.
In particolare, richiamando un orientamento consolidato del foro milanese, i giudici di prime cure hanno innanzitutto osservato che, con riferimento alle società per azioni, il Legislatore ha voluto espressamente affidare il riconoscimento della legittimazione suddetta al disposto dell’art. 2394-bis c.c., a norma del quale in caso di fallimento le azioni di responsabilità sancite dal codice contro l’organo gestorio spettano al curatore fallimentare. Muovendo da tale premessa, i giudici del merito hanno affermato che, laddove la stessa legittimazione dovesse essere negata in caso di società a responsabilità limitata, si creerebbe una “irragionevole sfasatura tra la disciplina della S.r.l. e quella della S.p.A.”. L’applicazione analogica dell’art. 2394-bis c.c. “scongiurerebbe l’illegittimità costituzionale dell’omessa previsione per i creditori delle S.r.l. di una previsione che – analogamente a quanto avviene in forza dell’art. 2394-bis c.c. – consenta in caso di fallimento al curatore di agire anche in nome dei creditori in via esclusiva contro gli amministratori. Se si dovesse opinare diversamente si verificherebbe un’ingiusta disparità di trattamento tra i creditori di una S.r.l. e quelli di una S.p.A..”.