La legittimazione ad agire in giudizio, per far valere la garanzia prestata da un terzo per l’esecuzione del concordato poi risolto, non spetta al curatore del fallimento, bensì ai singoli creditori ammessi al passivo prima del concordato, atteso che sono questi ultimi a conservare, nel caso di riapertura del fallimento, ai sensi dell’art. 140, terzo comma, 1.fall., il diritto di garanzia verso il terzo, nonostante la risoluzione del concordato.
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