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Attualità

Legittimazione passiva degli enti-ponte: la Corte di Appello ribalta le conclusioni della Sezione Specializzata per le imprese del Tribunale di Milano

14 Marzo 2019

Antonio Martini e Alessandro Botti, CBA

Corte d’Appello di Milano, 28 febbraio 2019, n. 917 – Pres. Rel. Bonaretti

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 917/2019 pubblicata il 28 febbraio 2019, si è pronunciata sulla complessa questione relativa alla legittimazione passiva degli enti – ponte cessionari ex Decreto Legislativo n. 180/2015 e ha integralmente riformato la precedente sentenza del Tribunale di Milano dell’8 novembre 2017, n. 11173.

Secondo la Corte, la ratio e la lettera della normativa speciale del Decreto Legislativo, non lascerebbero alcun dubbio sul fatto che l’ente – ponte non possa, per effetto di azione incardinata successivamente all’intervenuta cessione dell’azienda bancaria, essere chiamato a rispondere in merito ad asserite violazioni della normativa in materia di prestazione di servizi di investimento commesse dall’ente cedente.

Sono diversi i motivi che hanno portano i giudici milanesi ad una simile soluzione, peraltro in linea con le argomentazioni già sviluppate sul tema dalla prima dottrina[1].

Senza pretesa di essere esaustivi, considerate le articolate argomentazioni utilizzate dalla Corte per giungere alla decisione, il primo elemento da cui muove la decisione della Corte è il combinato disposto dell’art. 43 del Decreto Legislativo n. 180/2015 e dell’articolo 1.1. del Provvedimento di Cessione di Banca d’Italia del 22 novembre 2015.

La lettura congiunta di tali disposizioni consente, infatti, di affermare che devono ritenersi incluse nel perimetro dei rapporti ceduti solo le pretese risarcitorie “in essere” (cioè già concretamente azionate in giudizio) al momento della cessione, con conseguente esclusione di quelle non ancora incardinate al momento della cessione (come era proprio il caso sottoposto all’attenzione della Corte).

Gli articoli 1.2. e 3 del Provvedimento di Cessione di Banca d’Italia, al pari dell’art. 47 comma 7 del Decreto Legislativo n. 180/2015, corroborano ulteriormente tale interpretazione.

La Corte si concentra a lungo sulla ratio della normativa applicabile, sia nazionale sia, soprattutto, comunitaria.

Il Decreto Legislativo n. 180/2015 e il Provvedimento di Cessione di Banca d’Italia trovano, infatti, la propria origine nella Direttiva 2014/59/UE e cioè in una disciplina che ha introdotto una procedura di risanamento, ampiamente condivisa a livello europeo, impostata sullo schema del bail – in e non del bail – out che, invece, si caratterizza per l’impegno al risanamento di soggetti sostanzialmente estranei alle operazioni di investimento.

In questo contesto, al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’istituto di credito in crisi ed al fine di evitare potenziali effetti negativi sulla stabilità finanziaria di tutto il sistema, la cessione all’ente – ponte è stata attuata sul presupposto che il valore complessivo delle passività cedute non potesse superare il valore totale delle attività (art. 40 della Direttiva 2014/59/UE e art. 43 del Decreto Legislativo n. 180/2015)

A ben vedere, questo elemento, non solo consente di affermare che il fulcro della manovra adottata sia quello di creare una netta cesura tra l’ente cedente e l’ente cessionario per evitare il “contagio” della situazione di dissesto (punto 53 dei Considerando della Direttiva 2014/59/UE), ma conferma che l’ente – ponte cessionario non possa essere chiamato a rispondere di passività non conosciute o conoscibili che emergano successivamente alla cessione (come nel caso delle pretese risarcitorie avanzate dai clienti per asseriti inadempimenti commessi dalle banche sottoposte a risoluzione).

La Corte si sofferma a lungo su tale profilo ed evidenzia, in particolare, come l’articolo 25 del Decreto Legislativo n. 180/2015 richieda che Banca d’Italia o un commissario straordinario all’uopo incaricato effettui una valutazione che dia evidenza di tutte le possibili perdite e che sia in grado di assicurare che le perdite siano pienamente rilevate e individuate prima della cessione.

A maggior riprova del fatto che la valutazione delle passività debba essere certa e oggettiva, è significativo osservare che, a mente degli artt. 23 e 24 del Decreto Legislativo n. 180/2015, la valutazione delle passività deve sempre essere “prudente” e l’individuazione delle stesse risulta essere strettamente collegata a quanto riportato nei libri contabili e nei registri contabili.

La Corte, poi, ha avuto cura di affermare come gli azionisti “azzerati”, per effetto della disciplina speciale in esame, non siano in ogni caso sottoposti ad un trattamento deteriore rispetto a quello che si sarebbe verificato se fosse stata seguita un’ordinaria procedura di liquidazione. Questo elemento viene bene confermato dall’art. 22 comma 1 c) del Decreto Legislativo n. 180/2015, a mente del quale “nessun azionista e creditore subisce perdite maggiori di quelle che subirebbe se l’ente sottoposto a risoluzione fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile”.

Non solo, la disciplina di cui alla Legge di Stabilità n. 208/2015 fornisce ulteriore sostegno alla posizione dell’azionista.

È, inoltre, di particolare interesse analizzare le conclusioni della Corte in ordine a due ulteriori profili che sono stati oggetto, in passato, di letture discordanti.

La Corte chiarisce, anzitutto, che le disposizioni di cui al D.L. 99/2017, in materia di risoluzione e cessione delle c.d. “Due Banche Venete”, non sono di ostacolo alle conclusioni esposte in punto di legittimazione passiva. Anzi, deve ritenersi che il Legislatore, ben conscio dei contenziosi già intrapresi da parte degli azionisti e degli obbligazionisti, nel caso delle Banche Venete abbia solo voluto chiarire una regola in materia di cessione, del tutto conforme alla logica del bail – in, che era già “immanente” nella disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 180/2015.

Inoltre, confermando ancora una volta di aver svolto una lettura assolutamente meditata della fattispecie, la Corte non ha ritenuto di soffermarsi sulla disciplina di cui all’art. 2560 c.c., in quanto norma di carattere generale e dunque derogata dalla normativa speciale di cui al Decreto Legislativo n. 180/2015. Al riguardo, si ritiene opportuno osservare che, semmai, la norma codicistica conferma l’esigenza che, anche su un piano più generale, il cessionario debba sempre avere contezza dei rapporti ceduti e, per tale ragione, viene chiamato a rispondere solo in ordine a passività esistenti, concrete, effettive e risultanti da libri contabili o da registri contabili.

In conclusione, la sentenza della Corte d’Appello di Milano, estremamente tecnica e puntuale, è particolarmente chiara e non vi è dubbio che nell’ambito del contenzioso che interessa le banche subentrate agli enti – ponte costituirà un punto di sicura rilevanza, confermando in modo autorevole gli orientamenti di alcuni Tribunali (primo fra tutti quello di Ferrara) che, con il tempo, si stanno assestando su una soluzione coerente con la funzione e con il testo della normativa speciale di riferimento.



[1] Cfr. CARRIÈRE, “Passività”, “responsabilità”, “soggezione” alla ricerca di corretti criteri di imputazione nella circolazione dell’azienda bancaria. Osservazioni critiche a margine della prima giurisprudenza sulle “Quattro Banche” (…ma anche sulle “Due Venete”) in Riv. dir. banc., dirittobancario.it, 11, 2018; LOPEZ, “Legittimazione passiva degli enti-ponte nelle azioni risarcitorie per i danni causati dalle rispettive banche in risoluzione – Il commento” in Le Società, 11/2018, p. 1279.

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