L’accertamento tributario in materia di IVA, ove riguardi crediti i cui presupposti si siano verificati anteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui detta dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore ma anche al contribuente, il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, rimanendo esposto ai riflessi, anche sanzionatori, derivanti dalla definitività dell’atto impositivo .
Laddove, viceversa, si tratti di questioni attinenti (non a debiti ma a) crediti tributari vantati dal fallito, nessun interesse vi può essere per lo stesso ad interloquire con l’amministrazione finanziaria. Il credito viene, difatti, acquisito all’attivo dal curatore del fallimento il quale, per quanto disposto dall’art. 43 l.f., ha la legittimazione esclusiva nei rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento.
Ne consegue che non sussiste litisconsorzio necessario tra curatore del fallimento e fallito, nel caso in cui l’amministrazione finanziaria contesti l’esistenza di un credito del fallimento.