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Legittime le condizioni sospensive o risolutive alle delibere assembleari e consiliari

29 Novembre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio Notarile di Milano ha pubblicato la massima n. 199 del 23 novembre 2021 in materia di legittimità dell’apposizione di condizioni sospensive o risolutive alle delibere assembleari e consiliari di s.p.a. e di s.r.l., ai sensi dell’art. art. 2436 c.c.

Di seguito la massima pubblicata sul sito del Consiglio.

È legittima l’apposizione di condizioni sospensive o risolutive alle delibere assembleari e consiliari di s.p.a. e di s.r.l., anche aventi ad oggetto modifiche dello statuto, entro i medesimi limiti di legittimità previsti nella disciplina generale del contratto (artt. 1354 e seguenti c.c.). Gli effetti dell’avveramento della condizione, tuttavia, non retroagiscono al tempo in cui è stata assunta la deliberazione, bensì si producono al momento dell’avveramento della condizione.

Qualora le delibere condizionate siano soggette a iscrizione nel registro delle imprese, il termine per il deposito decorre dal momento in cui esse sono state adottate, anche in caso di condizioni sospensive. Successivamente, al verificarsi della condizione, la società (e/o gli altri soggetti obbligati) sono tenuti a dare pubblicità agli effetti da ciò derivanti, nelle forme richieste dal contenuto della deliberazione condizionata.

Qualora le delibere condizionate abbiano ad oggetto una modificazione dello statuto, la verifica delle condizioni richieste dalla legge e della legittimità della modificazione condizionata, ai sensi dell’art. 2436, comma 1, c.c., è svolta dal notaio che ha verbalizzato la delibera condizionata, prima di effettuare la richiesta di iscrizione nel registro delle imprese. Avveratasi la condizione, gli amministratori devono depositare nel registro delle imprese il testo dello statuto nella sua redazione aggiornata in dipendenza della deliberazione condizionata, ai sensi dell’art. 2436, comma 6, c.c., senza che sia necessario un ulteriore intervento dell’assemblea straordinaria o dell’altro organo che ha assunto la deliberazione. Gli effetti della modifica condizionata, in ogni caso, si verificano al momento dell’avveramento della condizione, indipendentemente dall’esecuzione di tale successivo adempimento pubblicitario nel registro delle imprese.

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