La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Legittimità del sequestro preventivo sui beni della società fallita

1 Febbraio 2023

Roberto Compostella, in diritto penale presso Università degli Studi di Trento

Cassazione penale, Sez. VI, 20 settembre 2022, n. 37716 – Pres. Di Stefano, Rel Giorgi

Di cosa si parla in questo articolo

La sentenza si pone nel solco del dibattito giurisprudenziale sull’ammissibilità o meno del provvedimento di sequestro preventivo sulle somme di una società già dichiarata fallita.

In particolare, la Corte di Cassazione ricorda che, sul tema, si sono formati due contrapposti orientamenti: secondo un primo indirizzo, non sarebbe possibile disporre il sequestro preventivo in via diretta sui beni della società e ciò poiché «il vincolo apposto a seguito della dichiarazione di fallimento importa lo spossessamento e il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio in capo al fallito, attribuendo invece al curatore il compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento».

Tale orientamento sarebbe stato peraltro confermato, secondo quanto ritengono alcune pronunce (se vedano, sul punto, Cass. Pen., Sez. III, 16.11.2020, n. 47299, ovvero Cass. Pen., Sez. II, 13.04.2022, n. 19682), dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 45936 del 26.09.2019 la quale, riconoscendo la legittimità del curatore ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale quando il vincolo penale sia stato disposto prima della dichiarazione di fallimento, avrebbe «dato per acquisita l’esclusione della possibilità di eseguire il sequestro su beni appartenenti alla massa fallimentare».

Secondo altro orientamento, al contrario, ben sarebbe possibile sottoporre a sequestro preventivo i beni della società dichiarata fallita e ciò poiché: «La misura ablatoria reale, in virtù del suo carattere obbligatorio, da riconoscere sia alla confisca diretta che a quella per equivalente, è destinata a prevalere su eventuali diritti di credito gravanti sul medesimo bene, a prescindere dal momento in cui intervenga la dichiarazione di fallimento, non potendosi attribuire alla procedura concorsuale effetti preclusivi rispetto all’operatività della cautela reale disposta nel rispetto dei requisiti di legge».

Un tale orientamento sarebbe la conseguenza della pronuncia a Sezioni Unite n. 11170 del 25.09.2014 che aveva stabilito che: «Le finalità dei due vincoli – quello imposto dall’apertura della procedura fallimentare e quello derivante dal sequestro e/o dalla confisca – sono differenti e tra loro non confliggenti. Essendo, dunque, il provvedimento ablatorio posto a tutela dei beni sui quali può essere esercitata la pretesa dello Stato in caso di condanna dell’ente, è ovvio che in nessun caso lo Stato può rinunciare alla apposizione del vincolo, neppure in caso di apertura di una procedura concorsuale».

Secondo la pronuncia in commento, peraltro, tale secondo indirizzo non sarebbe stato affatto confutato dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 45936 del 26.09.2019 già citata che, proprio riconoscendo al curatore la legittimazione ad impugnare provvedimenti reali adottati sui beni del fallimento in epoca precedente alla dichiarazione avrebbe indirettamente confermato la possibilità di un sequestro in epoca successiva al fallimento.

In conclusione, la pronuncia ha ritenuto preferibile il secondo orientamento, tuttavia specificando che il Giudice, nel disporre il sequestro, debba procedere alle « necessarie verifiche di merito, accertando, soprattutto in presenza di un attivo fallimentare, l’esistenza della somma oggetto della cautela reale, la possibile coesistenza, ove dedotta dal curatore, di diritti di proprietà concernenti gli stessi beni sottoposti a sequestro, consentendo di soddisfare le preminenti ragioni di tutela penale senza però arrecare pregiudizio alle concorrenti pretese creditorie, nonché anche l’eventuale già avvenuto recupero da parte dell’Erario di somme non versate dal contribuente al fine di evitare un’indebita locupletazione da parte del Fisco».

In dottrina, tra i tanti, si vedano M. Riverditi, Le sezioni Unite individuano il punto di equilibrio tra confisca ex d.lgs. 231 e vincolo imposto dal fallimento sui beni del fallito, in Dir. Pen. cont., nonché M. Piccardi, La legittimazione del curatore fallimentare a chiedere la revoca del sequestro preventivo ai fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale, in Cass. Pen., n. 9/2020, pp. 3316-3343, F. Mazzacuva, Le Sezioni Unite riconoscono la legittimazione del curatore fallimentare ad impugnare provvedimenti cautelari reali. Qualche nota sulla natura e sull’oggetto delle confische, in L’indice penale, n. 2/2020, pp. 345-358, F. Cerqua, La dichiarazione di fallimento quale limite al sequestro preventivo, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 1/2019, pp. 23-29.

Di cosa si parla in questo articolo
Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
Iscriviti alla nostra Newsletter
Iscriviti alla nostra Newsletter