Con sentenza n. 2629 del 29 gennaio 2024 la Corte di Cassazione (Pres. Di Marzio, Rel. Nazzicone) si è pronunciata sulla legittimità della clausola statutaria della società non facente ricorso al mercato del capitale di rischio che garantiva il recesso ad nutum dei soci.
Ha quindi sancito il principio di diritto per cui «È lecita la clausola statutaria di una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, la quale, ai sensi dell’art. 2437, comma 4, c.c., preveda, quale ulteriore causa di recesso, la facoltà dei soci di recedere dalla società ad nutum con un termine congruo di preavviso».
Nel caso in esame, il ricorrente censurava la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari con cui era stata respinta l’impugnazione del lodo arbitrale che aveva dichiarato la nullità, ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c., della clausola statutaria di una s.p.a. “chiusa” che prevedeva il diritto dei soci di recedere ad nutum.
In particolare, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito ritenendo di non condividere l’assunto della corte territoriale per cui il recesso rappresenterebbe unicamente una tutela eccezionale a favore del socio dissenziente: infatti, secondo la Corte di legittimità, il legislatore, con l’introduzione dell’art. 2437 c.c., comma 4, ha rimesso all’autonomia statutaria la possibilità di contemplare «ulteriori cause di recesso», bilanciando in tal modo l’interesse della società al mantenimento del conferimento conseguito, con quello del socio ad uscire dalla compagine societaria, sulla base della concreta organizzazione dei rapporti societari disciplinata dallo statuto.