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Giurisprudenza

Calcolo degli interessi, fra ammortamento alla francese, anatocismo e usura

10 Gennaio 2025

Andrea Gallina, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Tribunale di Cagliari, 4 dicembre 2024, n. 2549 – Dott.ssa Silvia Cocco

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 2549 del 4 dicembre 2024 (Dott.ssa Cocco), in primo luogo, ha condiviso l’orientamento della giurisprudenza di merito che, in modo pressoché unanime, reputa legittima la forma di ammortamento “alla francese”, «non discendendo dalla sua applicazione alcuna forma di capitalizzazione vietata, in quanto il calcolo degli interessi, di regola è effettuato sul capitale residuo, ovvero sul capitale che deve essere restituito al finanziatore», di tal che, «l’interesse non è produttivo di altro interesse» (si cfr. Trib. Bologna, 24 giugno 2017, n. 1292 e Trib. Udine, 27 giugno 2016, n. 874).

In secondo luogo, il Tribunale ha fatto proprio il principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui «la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso» e, in caso di dichiarata nullità di tali interessi, ex art. 1815, co. 2 c.c. resta ferma la debenza degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (Cass. civ., 18 settembre 2020, n. 19597).

Nel caso di specie, la società debitrice si opponeva all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, co. 2, c.p.c. avviata dalla banca che andava creditrice in forza di due contratti di mutuo fondiario, lamentando, in particolare, l’anatocismo del mutuo e la natura usuraria del tasso di interesse applicato.

Una volta rigettata l’istanza cautelare per la sospensione da parte del Giudice dell’esecuzione, la società ha instaurato il giudizio di merito, conclusosi con l’accoglimento parziale dell’opposizione e, per l’effetto, la dichiarazione di nullità della sola pattuizione relativa agli interessi moratori.

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