La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 c.c., da parte di una Banca creditrice verso il fideiussore di una s.n.c. Nello specifico caso, l’unico bene di proprietà del fideiussore, già gravato da precedente ipoteca, era stato oggetto di conferimento all’atto di costituzione di altra società (nello specifico si trattava di una “s.a.s.”) costituita dalla debitrice e dai suoi familiari.
La Corte ha affermato che sussiste il requisito dell’eventus damni per l’esperimento dell’azione revocatoria in favore della banca creditrice, poiché la sussistenza di una precedente garanzia ipotecaria, anche se di entità tale da poter potenzialmente assorbire il valore dell’intero immobile, non esclude i presupposti per l’esercizio dell’azione ex. art. 2901 c.c. Ciò in quanto sia la valutazione dell’idoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, che la possibile incidenza della causa di prelazione connessa all’ipoteca, devono essere compiute attraverso un giudizio prognostico futuro, per verificare l’eventuale ridimensionamento della garanzia ipotecaria in un secondo momento, e non al momento del compimento dell’atto in sé (cfr. Corte Cass. n. 11892/2016). A parere della Corte i ricorrenti non hanno poi dimostrato, nel corso dei precedenti giudizi di merito, la sussistenza di elementi che potessero indurre a ritenere che la Banca non avrebbe avuto alcuna possibilità di soddisfarsi, anche solo parzialmente, sull’immobile oggetto di garanzia.
La valutazione della sussistenza del requisito della scientia damni in relazione ai soci deve essere effettuata nella fase costitutiva della società, prima che la stessa abbia acquisito soggettività giuridica (cfr. Corte Cass. 23891/2013).
La Suprema Corte ha quindi ritenuto corretta la valutazione presuntiva compita dai Giudici di merito secondo cui i soci (nello specifico marito e figlia della debitrice) non potessero non essere informati sulla situazione patrimoniale della conferente e del fatto che l’attribuzione del bene alla costituenda società, seppur ipotecato, avrebbe potuto risultare pregiudizievole per la parte creditrice.