Non può essere considerato negligente, e fonte di responsabilità risarcitoria, il comportamento della banca trattaria che – nella permanente efficacia dell’ordine di pagamento emesso dal cliente – abbia onorato l’assegno presentatole all’incasso per il mero fatto che tale presentazione sia avvenuta a significativa distanza dalla scadenza del termine di presentazione.
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9844 del 14 aprile 2021, la quale ricorda come, in materia di assegni bancari, durante il correre del periodo di presentazione del titolo, sussiste un vincolo specifico e immodificabile di destinazione della provvista, destinato a operare in deroga al principio secondo cui la convenzione di assegno vincola la banca soltanto nei confronti dell’emittente, con la conseguenza che quest’ultima deve comunque provvedere al pagamento se vi sono fondi disponibili, atteso che la disposizione dell’art. 35 Legge Assegno mira ad assicurare un’affidabile circolazione del titolo di credito.
L’inutile trascorrere del periodo di presentazione, peraltro: non comporta ex se la sopravvenuta inefficacia dell’ordine delegatorio che è espresso nell’apposizione della firma di traenza, la scadenza di tale termine venendo invece a incidere solo sul detto vincolo di destinazione; nei rapporti direttamente correnti tra traente e banca trattaria, apre solo, e in via correlata, il potere del traente di disporre una revoca dell’ordine di pagamento emesso in precedenza, che abbia diretta efficacia nei confronti della banca trattaria.