In assenza di un atto certo che attestasse la perpetrata truffa, di fronte alla presentazione per l’incasso d’un assegno privo di provvista, la banca non può che dichiarare l’assenza di questa.
Infatti, in mancanza di provvedimenti provenienti dall’autorità giudiziaria, la banca non può dichiarare che il conto corrente è stato aperto sulla base di documenti falsi, non bastando a tal fine la mera denuncia sporta dall’odierno ricorrente, il quale costituisce un atto unilaterale.
Secondo il principio richiamato dal provvedimento in oggetto, il protesto va infatti levato al nome della persone cui è “esteriormente riferibile” la titolarità del conto, con la sola esclusione della manifesta difformità tra la firma di traenza apposta sull’assegno e lo specimen in possesso della banca, nel qual caso quest’ultima ha l’obbligo di evitare che il protesto dell’assegno sia levato al nome del correntista, e di conseguenza ha l’onere di dichiarare che di quel conto di traenza è titolare un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell’assegno ed altresì che al nome di quest’ultimo nessun conto di traenza esiste presso di essa.