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Giurisprudenza

Lehman Brothers: escluso l’obbligo di informazione c.d. continuativa in caso di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini

7 Novembre 2016

Tribunale di Padova, 31 ottobre 2016, n. 2986 – G.U. Dott.ssa Rigon

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in esame, il Tribunale di Padova ha rigettato la domanda di risarcimento danni avanzata dall’attrice fondata su un asserito inadempimento della Banca agli obblighi informativi alla quale la medesima sarebbe tenuta e, precisamente, allo specifico obbligo di informazione c.d. continuativa, di natura sia legale sia contrattuale, in ordine all’andamento dei titoli oggetto d’acquisto (nel caso di specie, obbligazioni Lehman Br Frn 08).

Il Giudice ha negato che nell’ambito di un rapporto di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini – come quello tra la Banca e l’attrice – esista un obbligo normativo di fornire al cliente informazioni successivamente all’acquisto del titolo in merito al suo andamento ed ha altresì escluso che la Banca avesse assunto contrattualmente uno specifico obbligo di comunicare alla cliente la riduzione di valore o l’aumento di rischio dell’intermediario in maniera indipendente dalle comunicazioni che alla medesima provenivano dal Consorzio Patti Chiari.

Precisa infatti il Tribunale di Padova che “il solo obbligo informativo contrattualmente assunto dalla Banca è quello risultante dalla sua adesione al Consorzio” e quindi, come noto, di informare la cliente qualora il titolo fosse uscito dall’elenco Obbligazioni Basso Rischio – Basso Rendimento (con il primo estratto conto laddove il rischio calcolato dal Consorzio fosse stato modesto, entro due giorni se rilevante).

Pertanto, essendo il titolo uscito dall’elenco solo in data 16 settembre 2008, nessuna informazione poteva essere data all’attrice dalla Banca prima di quel momento.

Il Giudice evidenzia, infine e comunque, come il default della Lehman Brothers fu un evento del tutto imprevedibile per gli Istituti di credito, essendo evidente da molteplici indici che il mercato finanziario non aveva mai avvertito i sintomi del tracollo. Sinteticamente, il titolo era rimasto presente nella lista del Consorzio Patti Chiari obbligazioni basso rischio – basso rendimento, ancora il prezzo del titolo rimase superiore a novanta punti del nominale sino a pochi giorni prima della dichiarazione di default e le Agenzie di rating non modificarono mai il rating della Banca d’affari statunitense, rimasto costante in categoria A sino al default – come peraltro avvenne per altre Banche d’affari quali Merrill Lynch e Goldman Sachs.

Pertanto, nessuna responsabilità può riferirsi alla Banca convenuta per non aver previsto il default e dunque non aver consigliato alla cliente il disinvestimento dei titoli.

Da ciò è dunque derivato il rigetto della pretesa risarcitoria dell’attrice, con conseguente condanna di quest’ultima al pagamento delle spese legali a favore della Banca.

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