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Giurisprudenza

Lehman Brothers: nullità del contratto quadro per assenza del contenuto ex. art. 30 Regolamento Consob

7 Ottobre 2015

Tribunale di Modena, 19 agosto 2015, n. 1426

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Modena, con la recentissima sentenza n.1426 del 19.08.2015, dichiarando la nullità di un ordine di acquisto relativo a bond Lehman sottoscritto nell’ottobre 2007, ha condannato la banca a risarcire l’investitore della somma pari alla perdita subita, oltre ad interessi e al pagamento delle spese processuali.

In particolare, il Tribunale ha rilevato che il contratto quadro firmato nel 1993 non disponeva del contenuto prescritto dall’art. 30 Regolamento Consob n.11522/98, essendo assenti o comunque insufficienti la specificazione e caratteristiche del servizio di negoziazione in conto proprio e del servizio di negoziazione in conto terzi nonché la specificazione dei mezzi costituiti per l’esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant.

Pur essendo stato consegnato il documento sui rischi generali, continua il tribunale, lo stesso “ per il suo contenuto non è idoneo da solo ad integrare totalmente il contratto quadro, essendo dedicato a una generale parità informativa, senza inserire specificazioni sulle modalità concrete di servizi o operazioni”.

Dalla nullità sopravvenuta del contratto quadro è derivata dunque la nullità dell’operazione in Lehman Brothers, che trovava giustificazione in quel programma negoziale.

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