Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Salerno entra nel dibattito circa la prevedibilità, da parte degli intermediari finanziari, del default della banca statunitense Lehman Brothers, con evidenti riflessi in termini di responsabilità per violazione degli obblighi informativi.
Sul tema si era già dato conto dell’orientamento espresso dal Tribunale di Parma, il quale aveva evidenziato l’assoluta incertezza e impraticabilità di criteri di valutazione di rischio diversi dal rating, per ciò escludendo qualsiasi possibile diversa valutazione da parte dell’intermediario.
Diversamente, secondo il Tribunale di Salerno, la situazione economica e finanziaria della Lehman Brothers, così come facilmente conoscibile dall’intermediario, era tale da dover far presumere l’imminente default, anche in contrasto con la valutazione di rating attribuita allo stesso emittente.
Infatti, evidenzia il Tribunale:
– già nell’agosto del 2007 la Lehman Brothers Holding aveva licenziato circa 1200 dipendenti, registrando una perdita di 25 milioni di dollari ed una riduzione di avviamento di circa 27 milioni di dollari;
– nell’arco del 2008 la Lehman aveva accumulato perdite sui titoli garantiti da mutui per 2,8 miliardi di dollari;
– già alla fine di agosto 2008 le azioni Lehman avevano perso il 73 % del loro valore;
– il 15 settembre del 2008, a pochi mesi dalla operazione di investimento de quo, la Lehman Brothers chiedeva di essere ammessa alla procedura di “fallimento pilotato” previsto dalla legge americana, avendo dichiarato debiti bancari per 613 miliardi di dollari e debiti obbligazionari per 155 miliardi di dollari.
Secondo il Tribunale, a fronte di tali incontrovertibili risultanze macroeconomiche, appare inverosimile ritenere che l’intermediario non fosse a conoscenza della grave situazione economica della Lehman Brothers, questo anche in ragione della natura professionale degli operatori bancari.