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L’esenzione OPA nell’ambito della composizione negoziata della crisi

20 Maggio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

La Consob, con comunicazione n. 0048847 del 14 maggio 2024, in risposta ad un quesito sull’applicabilità dell’esenzione dall’obbligo di OPA, ha ritenuto sussistente l’esenzione per operazioni di “salvataggio” in riferimento ad una operazione di ricapitalizzazione di una società ammessa alla procedura di composizione negoziata della crisi, da realizzarsi in caso di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’art. 57 e ss. CCII.

La Consob ha infatti ritenuto tali accordi di ristrutturazione dei debiti sostanzialmente riconducibili all’abrogato art. 182-bis L.F., richiamato specificamente dall’art. 49 c. 1, lett. b), n. 1) (ii), del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Tale disposizione prevede infatti che l’obbligo di offerta di cui all’art. 106 del Tuf non si applichi qualora il superamento della soglia rilevante si realizzi in presenza di una ricapitalizzazione della società quotata, ovvero altro intervento di rafforzamento patrimoniale e la società versi in una situazione di crisi attestata:

  • dall’ammissione a una procedura concorsuale prevista dal R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 o da altre leggi speciali;
  • dall’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i debitori, ai sensi dell’art. 182-bis del R.D. 267/1942, reso noto al mercato;
  • da richieste formulate da un’autorità di vigilanza prudenziale, nel caso di gravi perdite, al fine di prevenire il ricorso all’amministrazione straordinaria o alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi del Testo unico, del D. Lgs. 385/1993, e del D. Lgs. 209/2005.

Nel caso posto all’attenzione della Consob, l’esecuzione dell’Aumento di Capitale della società, rinveniente dal versamento della corrispondente somma da parte della società terza, presupponeva l’intervenuta omologa da parte del Tribunale del prospettato strumento di regolazione della crisi prescelto dalla Società ad esito della composizione negoziata (l’accordo di ristrutturazione del debito di cui agli artt. 57 e ss. del CCII).

Pertanto, ha concluso la Consob, qualora la società terza superi la soglia rilevante ai fini della normativa in materia di OPA obbligatoria per effetto dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale, troverà applicazione ipso iure l’esenzione di cui agli artt. 106, comma 5, lett. a), del Tuf e 49, comma 1, lett. b), n. 1) (ii), del Regolamento Emittenti, essendo tale accordo di ristrutturazione dei debiti – nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi – sostanzialmente riconducibile all’abrogato art. 182-bis della L.F.

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