L’estinzione del procedimento di insinuazione tardiva del credito, per effetto della mancata o non tempestiva costituzione del creditore, non preclude, di per sé, la possibilità di far valere successivamente, anche nell’ambito della stessa procedura concorsuale, mediante riproposizione dell’istanza di insinuazione, il diritto sostanziale dedotto, in applicazione della regola, stabilita dall’art. 310 c.p.c., comma 1, secondo cui, in via di principio, l’estinzione del processo non incide sui diritti sostanziali fatti valere in giudizio e sul diritto di riproporli in altro giudizio.
La Suprema Corte nel caso di specie, al quale si applica l’art. 101 l. fall. nella versione ante d.lgs. 5/2006, ha ritenuto che, in mancanza di una specifica deroga normativa, al procedimento di ammissione delle domande tardive trovi applicazione il principio secondo cui l’estinzione del processo non comporta l’estinzione dei diritti sostanziali fatti valere in giudizio (di cui all’art. 310, primo comma, c.p.c.), in quanto la decadenza dell’azione può essere estesa in via analogica al solo procedimento di opposizione allo stato passivo in considerazione della sua natura di rimedio impugnatorio e, quindi, soggetto al rispetto dei termini perentori.