Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2022, il decreto del Ministero della Giustizia del 3 marzo 2022 recante adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.
Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal decreto ministeriale del 26 marzo 2012, sono fissati come segue:
- diritto di protesto:
- minimo euro 2,23 + 0,11 = 2,34;
- massimo euro 48,03 + 2,35 = 50,38;
- indennità di accesso:
a) fino a 3 chilometri: euro 1,98 + 0,10 = 2,08;
b) fino a 5 chilometri: euro 2,35 + 0,12 = 2,47;
c) fino a 10 chilometri: euro 4,34 + 0,21 = 4,55;
d) fino a 15 chilometri: euro 6,12 + 0,30 = 6,42;
e) fino a 20 chilometri: euro 7,58 + 0,37 = 7,95.
Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l’indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata 1,98 + 0,10 = 2,08.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.