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L’evoluzione dei bonifici istantanei

Analisi e prospettive del Regolamento Instant Payments

9 Aprile 2024

Fabrizio Cascinelli, Partner, PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Luca Bettinelli, PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo analisi gli impatti che l’implementazione del nuovo Regolamento (UE) 2024/886 sui bonifici istantanei in euro potrebbe avere sui prestatori di servizi di pagamento, anche alla luce delle principali prassi di mercato.

Di questi temi si parlerà più diffusamente nel corso del webinar di approfondimento organizzato da questa rivista il prossimo 16 aprile. Maggiori informazioni e iscrizione disponibili al seguente link.


1. Contesto – Il nuovo Regolamento sui bonifici istantanei

Come rilevato dalla Commissione europea, nella strategia in materia di finanza digitale, l’innovazione digitale sta trasformando radicalmente la prestazione dei servizi finanziari e, in particolare, il settore dei pagamenti al dettaglio. Negli ultimi anni, infatti, i pagamenti hanno assunto un ruolo strategico, trasformandosi da semplici operazioni amministrative a vero e proprio settore economico in continua espansione.

Fino a poco tempo fa le innovazioni nel settore dei pagamenti si concentravano principalmente sul miglioramento delle interfacce con i clienti, ma non comportavano modifiche sostanziali agli strumenti di pagamento, che si basavano soprattutto sulle carte di pagamento e sui bonifici bancari.

Nuove “tendenze” stanno progressivamente rivoluzionando il panorama dei pagamenti nell’ambito del quale si assiste a una progressiva “dematerializzazione” degli stessi che li rende sempre meno tangibili. Questo cambiamento è reso via via sempre più evidente grazie al significativo ingresso nel settore dei pagamenti da parte delle grandi aziende tecnologiche.

In tale contesto, nel dicembre 2018, la Commissione Europea ha espresso il sostegno per un sistema di pagamento istantaneo pienamente integrato nell’UE, che mira a ridurre i rischi e le vulnerabilità dei sistemi di pagamento al dettaglio e ad aumentare l’autonomia delle attuali soluzioni di pagamento. Successivamente, il 24 settembre 2020, nell’ambito del c.d. «Pacchetto per la finanza digitale», la Commissione Europea ha presentato diverse proposte legislative, tra cui, le proposte legislative sulle cripto-attività e sulla resilienza digitale, una strategia per la finanza digitale e una strategia per i pagamenti al dettaglio nell’Unione Europea.

La strategia per i pagamenti al dettaglio, volta a garantire servizi di pagamento sicuri, veloci, affidabili e convenienti, si basa sui seguenti pilastri:

  1. favorire soluzioni di pagamento sempre più digitali e istantanee, con particolare attenzione ai pagamenti istantanei;
  2. promuovere mercati innovativi e competitivi nel settore dei pagamenti al dettaglio, attraverso la revisione della PSD2, l’introduzione di un nuovo regolamento sui servizi di pagamento e la creazione di un nuovo quadro normativo per l’open finance;
  3. migliorare l’efficienza e l’interoperabilità dei sistemi di pagamento al dettaglio, per garantire un accesso più ampio e agevole a tali sistemi;
  4. ottimizzare i pagamenti internazionali per renderli più efficienti e fluidi.

Il 26 ottobre 2022, la Commissione Europea ha quindi presentato una proposta legislativa per sostenere l’uso dei pagamenti istantanei nell’ambito dell’Unione Europea e dei paesi dello Spazio Economico Europeo, la quale è stata successivamente approvata dal Parlamento Europeo in data 7 febbraio 2024 ed, infine, approvata dal Consiglio dell’Unione Europea in data 26 febbraio 2024 (“Regolamento Instant Payments” o “Regolamento”).

Il Regolamento Instant Payments, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 19 marzo 2024 e che entra in vigore l’8 aprile 2024, modifica al Regolamento (UE) n. 260/2012 (“Regolamento SEPA”), contiene disposizioni generali per tutti i bonifici e gli addebiti diretti in euro, aggiungendo disposizioni specifiche per i pagamenti istantanei in euro e apporta modifiche al Regolamento (UE) n. 1230/2021, nonché alla Direttiva n. 98/26/CE e Direttiva 2015/2366 (“PSD2”).

2. Il progetto di integrazione dei bonifici istantanei in euro

Il Regolamento Instant Payments costituisce una componente fondamentale del progetto europeo volto a creare un mercato integrato per i pagamenti elettronici in euro, avviato con l’introduzione del Regolamento SEPA.

Quest’ultimo ha stabilito requisiti tecnico-operativi comuni per l’esecuzione dei bonifici nell’Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo. Definendo il bonifico come il servizio di pagamento per l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario, il Regolamento SEPA ha fissato un tempo massimo di esecuzione di un giorno lavorativo dall’accettazione dell’ordine da parte del prestatore di servizi di pagamento (di seguito anche “PSP”), con possibilità di proroga per i bonifici cartacei.

Per favorire l’istantaneità dei bonifici, nel novembre 2018 è stata avviata la piattaforma “TARGET Instant Payment Settlement” (“TIPS”)[1] per l’esecuzione dei bonifici istantanei, basata sullo schema “SEPA Instant Credit Transfer” (“SCT Inst”) introdotto dall’European Payments Council (“EPC”) [2].

Nonostante gli sforzi del EPC, incluso l’aumento dell’importo massimo per operazione istantanea da Euro 15.000 a Euro 100.000, a partire dal 1° luglio 2020, la natura volontaria dello schema SCT Inst ha limitato la partecipazione e, attualmente, almeno un terzo dei PSP nell’Unione non offre il servizio di pagamento istantaneo di bonifici in euro. L’introduzione lenta di tali servizi ostacola l’integrazione del mercato interno, mina l’autonomia strategica dell’Unione e limita i benefici per gli utenti dei servizi di pagamento. Ciò ha portato alla proposta di soluzioni normative nazionali, ma le differenze tra esse rischiano di frammentare il mercato interno, con costi di conformità elevati e complessità nei bonifici istantanei transfrontalieri.

Pertanto, al fine di promuovere un approccio armonizzato tra gli Stati membri dell’Unione Europea e tra i PSP, garantendo un sistema di pagamenti istantanei efficiente, interoperabile e conforme agli stessi standard in tutto il territorio dell’Unione, la Commissione ha ritenuto necessario introdurre norme uniformi sui bonifici istantanei in euro, inclusi quelli transfrontalieri.

Per tale ragione, è stato quindi emanato il Regolamento Instant Payments, il quale prevede che tutti i PSP dell’Unione Europea offrano la possibilità ai loro clienti di eseguire bonifici istantanei, riducendo così i tempi di transazione e ottimizzando la rapidità e l’efficienza dei trasferimenti di denaro. Infatti, i bonifici istantanei dovranno essere disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e le transazioni dovranno essere eseguite entro dieci secondi dall’ordine, assicurando così l’immediata disponibilità dei fondi per il beneficiario[3], nei termini di seguito descritti.

2.1 Obbligo di offrire bonifici istantanei

Il Regolamento Instant Payments impone a tutti i PSP di fornire ai propri clienti la possibilità di effettuare e ricevere bonifici istantanei, senza alcuna possibilità di fissare momenti limite o di restringere il trattamento dei pagamenti istantanei ai soli giorni lavorativi. Ciò implica che i PSP che gestiscono bonifici tradizionali devono anche consentire bonifici istantanei e permettere l’invio di ordini di pagamento multipli, se questa opzione è disponibile anche per i bonifici tradizionali. Inoltre, per garantire l’accessibilità a tutti gli utenti è fondamentale garantire che tutti i canali utilizzati per l’invio di ordini di pagamento, come sportello, internet banking o telefono, siano accessibili per entrambe le tipologie di bonifico[4]. Peraltro, secondo quanto indicato nei considerando n. 11 del Regolamento, i PSP dovrebbero predisporre bonifici istantanei come opzione predefinita per tutti i bonifici in euro.

Inoltre, laddove un PSP offra la possibilità di inviare più ordini di bonifico standard insieme (c.d. “bulk payments”), diventa obbligatoria l’offerta dello stesso servizio anche per i pagamenti istantanei.

Dal punto di vista operativo, si nota che l’introduzione del bonifico istantaneo potrebbe permettere alle imprese di ottimizzare i propri processi di pagamento, apportando benefici significativi nella gestione della liquidità aziendale e nel rispetto delle scadenze di pagamento[5]. Inoltre, l’obbligo di fornire sia il bonifico istantaneo che quello tradizionale potrebbe gradualmente marginalizzare l’importanza del bonifico tradizionale in alcuni casi d’uso.

Dunque, potrebbe essere necessario rivisitare le strategie di tesoreria dei PSP per garantire un adeguato allineamento tra i volumi di transazioni previsti e i picchi di attività che potrebbero verificarsi con l’entrata in vigore del nuovo regolamento.

2.2 Limiti di importo

È, inoltre, previsto che possano essere stabiliti dei limiti massimi per gli importi dei bonifici istantanei al fine di garantire una transazione sicura dei fondi. In particolare, il cliente ha la possibilità di impostare un limite massimo modificabile, sia per operazioni giornaliere che per singole transazioni, relative ai bonifici istantanei.

In linea con quanto sopra, se i PSP già prevedono limiti massimi per i bonifici tradizionali (e.g. per rafforzamento presidi antifrode o per vincoli operativi), gli stessi devono essere applicati anche ai bonifici istantanei, compatibilmente alle regole di schema. In tal caso, i limiti stabiliti dal cliente per i bonifici istantanei possono quindi essere solo inferiori rispetto a quelli imposti direttamente dal PSP.

2.3 Commissioni sui pagamenti istantanei

Ai sensi del Regolamento Instant Payments, i PSP hanno l’obbligo di garantire che le tariffe per i bonifici istantanei non siano superiori a quelle applicate per i bonifici tradizionali per i diversi canali di erogazione del servizio stesso.

Apposite misure sono inoltre previste con riferimento ai bonifici istantanei cross-border in euro disposti da PSP insediati in Stati membri che non hanno adottato l’euro; ciò al fine di evitare che i costi applicati a tali operazioni siano superiori a quelli applicati ai bonifici ordinari cross-border in euro.

L’armonizzazione delle commissioni tra bonifici istantanei e quelli tradizionali potrebbe favorire l’adozione degli SCT Inst in un contesto di potenziale crescita, con un tasso di penetrazione in Europa di circa il 17%, rispetto al 62% di PSP aderenti allo schema SCT Inst. In Italia, circa il 75% dei PSP aderisce allo schema SCT Inst, con gli SCT Inst che rappresentano circa il 5% del totale dei bonifici[6].

2.4 Servizio di verifica del beneficiario

Il Regolamento Instant Payments introduce specifiche misure di sicurezza volte a garantire la protezione dei fondi nell’esecuzione dei bonifici istantanei.

Tali misure includono l’obbligo di offrire un servizio (gratuito per il cliente) di verifica della corrispondenza tra il nome associato all’identificativo del titolare del conto di pagamento ricevente (l’IBAN) e il nome del beneficiario fornito dal pagatore, sia esso persona fisica o giuridica (cd. Verification of Payee) [7]. Se i nominativi non corrispondono, o in caso di corrispondenza parziale[8], il PSP del pagatore dovrà avvertire il pagatore medesimo in caso autorizzazione dell’operazione di pagamento il trasferimento dei fondi verrà effettuato verso un beneficiario diverso da quello inserito. Tale avvertimento deve avvenire prima che il pagatore finalizzi l’ordine di pagamento istantaneo e prima che i PSP effettuino detto pagamento. In ogni caso, l’utente è libero di decidere se impartire ugualmente o astenersi dall’impartire l’ordine di pagamento istantaneo. In proposito si osserva che la pubblicazione di linee guida da parte dell’EPC potrà supportare gli operatori nell’individuazione e gestione dei diversi scenari conseguenti ad una mancata corrispondenza, al fine di omogeneizzare le comunicazioni verso i PSP e gli utenti finali. I clienti che non siano consumatori possano comunque rinunciare (ed eventualmente ripristinare) al menzionato servizio di verifica, quando impartiscono pacchetti di ordini di pagamento multipli. In ogni caso, se il PSP del pagatore ha effettuato la procedura di verifica e ha notificato al cliente l’eventuale non rispondenza tra il titolare del conto corrente ricevente il bonifico ed il nome del beneficiario, lo stesso non può essere ritenuto responsabile dell’esecuzione di un bonifico ad un beneficiario non previsto, sulla base di un identificativo unico errato. Diversamente, il PSP del pagatore lo rimborsa immediatamente e, se del caso, riporta il conto di pagamento su cui è avvenuto l’addebito allo stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo. In caso di mancata conformità imputabile al PSP del beneficiario, quest’ultimo è invece tenuto a risarcire il PSP del pagatore.

Resta inteso che l’utilizzo di tale servizio da parte di un utente non incide sulla responsabilità del PSP per la mancata esecuzione o l’esecuzione inesatta o tardiva dei pagamenti istantanei, come stabilito agli articoli 88 e 89 della PSD2.

Per quanto concerne i pacchetti di ordini di pagamento multipli, un punto di attenzione per i PSP riguarda il disegno della user experience per l’utente finale. Se all’interno dovessero esserci risposte diverse (e.g. match, no match, close match), il PSP dovrà fornire all’utente finale i messaggi corrispondenti. Pertanto, il PSP deve sviluppare una soluzione che minimizzi l’impatto per l’utente nell’invio di questo tipo di pagamento.

Le previsioni relative all’offerta del servizio di “Verification of Payee costituiscono un punto cruciale del Regolamento che, insieme a quelle attinenti alle tariffe, mirano a creare un clima di fiducia volto ad incentivare l’utilizzo dei bonifici istantanei. Come di norma nel sistema dei pagamenti, questa soluzione richiede peraltro la disponibilità di soluzioni infrastrutturali che possano connettere tra loro i diversi PSP chiamati ad interagire per poter offrire il servizio. Ad oggi, infatti, sia a livello europeo che a livello italiano risultano presenti alcuni modelli sul mercato che andranno a supportare gli intermediari per lo sviluppo di questa soluzione e il loro obiettivo è quello di poter raggiungere una piena interoperabilità tra PSP presenti nel territorio dell’Unione.

L’effettiva implementazione delle misure di verifica del beneficiario previste dal Regolamento richiede un sistema che deve essere in grado di connettersi e integrarsi con tutti gli operatori attivi in Europa, consentendo una verifica accurata del beneficiario durante l’esecuzione dei bonifici istantanei.

Va notato che esiste uno schema di verifica del beneficiario, pubblicato dall’EPC, la cui adesione non è obbligatoria, il quale mira a fornire standard aperti per agevolare l’integrazione tra i PSP e raggiungere elevati livelli di sicurezza con bassi rischi per tutti gli attori coinvolti nel processo di pagamento. Inoltre, l’EPC ha avviato una consultazione e presenterà una prima versione formale dello schema “Verification of Payee“, attesa per settembre 2024.

2.5 Screening

I PSP sono tenuti a seguire un approccio armonizzato in modo che le sanzioni internazionali possano essere applicate senza le sovrapposizioni, le inefficienze ed i conseguenti intoppi dovuti alle divergenze dei processi di screening applicati dai PSP. L’approccio armonizzato riguarda i tipi specifici di sanzioni applicabili a singole persone ed entità, vale a dire l’obbligo di congelare i beni e il divieto di mettere fondi, risorse economiche o servizi a loro disposizione.

I PSP sono tenuti a verificare almeno una volta al giorno se i loro clienti sono persone o entità soggette a sanzioni e, in ogni caso, immediatamente dopo l’entrata in vigore di eventuali designazioni nuove o modificate[9].

Un approccio armonizzato offre ai PSP la necessaria certezza del diritto ed elimina in tal modo gli intoppi che impediscono l’effettiva esecuzione dei pagamenti istantanei in euro, senza compromettere l’efficacia complessiva dello screening per le sanzioni.

Qualora il PSP di un pagatore o di un beneficiario ometta di effettuare la verifica richiesta e sia successivamente coinvolto nell’esecuzione di un pagamento istantaneo per un pagatore o un beneficiario soggetto a sanzioni, esso è responsabile di eventuali danni finanziari causati all’altro PSP coinvolto nel pagamento.

2.6 Sanzioni e Reporting

La definizione delle sanzioni per l’inosservanza degli obblighi giuridici contenuti nella presente proposta sono di competenza degli Stati membri.

Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. I livelli minimi applicabili per le sanzioni che le Autorità nazionali possono infliggere in caso di inosservanza degli obblighi in materia di sanzioni dell’UE sono stabiliti nel nuovo paragrafo 1-ter dell’articolo 11 del Regolamento SEPA. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione Europea le sanzioni applicabili nella propria giurisdizione entro dodici mesi dall’entrata in vigore del Regolamento Instant Payments.

Le sanzioni non saranno applicabili per irraggiungibilità dei conti di pagamento a causa di interventi di manutenzione programmata (comunque prevedibili e brevi) o periodi di fermo programmati, purché i clienti siano stati notificati anticipatamente di tali disservizi.

Infine, i PSP sono tenuti a monitorare le transazioni dei bonifici istantanei al fine di garantire la conformità alle norme. In particolare, i PSP devono presentare alle autorità nazionali competenti, ogni dodici mesi, una relazione relativa al livello delle commissioni (distinte per bonifici tradizionali, bonifici istantanei e conti di pagamento) e la quota di rifiuti (distinte per operazioni di pagamento nazionali, transfrontaliere, misure restrittive finanziarie mirate) con i dati a partire dal 26 ottobre 2022.

Sarà compito dell’Autorità nazionale competente trasmettere tali informazioni alla Commissione Europea e all’ABE.

2.7 Istituti di pagamento e moneta elettronica

Gli istituti di pagamento e moneta elettronica sono ricompresi nel novero dei PSP a cui si applica il Regolamento Instant Payments.

Gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento di uno Stato Membro dell’Unione Europea, sia che lo stesso abbia o non abbia adottato l’Euro, hanno l’obbligo di ricezione e di esecuzione dei bonifici istantanei entro trentasei mesi dall’entrata in vigore del Regolamento Instant Payments.

Dunque, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che offrono il servizio di esecuzione di operazioni di pagamento per il tramite di bonifici (all’art. 1, comma 2, lett. h-septies.1), n. 3 del TUB) nonché per agli strumenti di moneta elettronica dotati di IBAN (cd. “carta conto”).

2.7 Tempistiche di adeguamento

Stati Membri con valuta nazionale Euro

A partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento Instant Payments, i PSP di Stati Membri dell’Unione Europea che hanno adottato l’Euro dovranno conformarsi:

  • all’obbligo di ricezione dei bonifici istantanei entro nove mesi;
  • all’obbligo di esecuzione dei bonifici istantanei entro diciotto mesi;
  • all’obbligo di garantire che le tariffe per i bonifici istantanei siano uguali a quelle dei bonifici tradizionali, entro nove mesi;
  • all’obbligo di verificare se un utente sia una persona o un’entità soggetta a misure restrittive finanziarie mirate, entro nove mesi;
  • all’obbligo di verifica della rispondenza del beneficiario, entro diciotto mesi.

Stati Membri con valuta nazionale diversa dall’Euro

A partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento Instant Payments, i PSP Stati Membri dell’Unione Europea che non hanno adottato l’Euro dovranno conformarsi:

  • all’obbligo di ricezione e di esecuzione dei bonifici istantanei, rispettivamente, entro trentatré e trentanove mesi;
  • all’obbligo di garantire che le tariffe per i bonifici istantanei siano uguali a quelle dei bonifici tradizionali, entro trentatré mesi;
  • all’obbligo di verifica della rispondenza del beneficiario, entro trentanove mesi.

Tuttavia, se l’Euro è introdotto come valuta prima di trentasei mesi dall’entrata in vigore del Regolamento Instant Payment, i PSP si conformano entro un anno dall’introduzione dell’Euro come valuta.

3. Valutazione degli impatti e rischi connessi al Regolamento sui bonifici istantanei

Per quanto riguarda gli aspetti di maggiore impatto della disciplina del Regolamento, appare particolarmente opportuno richiamare le valutazioni e le osservazioni svolte dalla sesta Commissione permanente del Senato (Finanze e Tesoro), nell’ambito dell’esame della proposta del Regolamento Instant Payments. Infatti, la relativa relazione fornisce una valutazione critica delle modifiche proposte, formulata considerando anche le audizioni condotte per raccogliere opinioni e feedback da parte degli stakeholder rilevanti[10].

Un primo punto di attenzione viene rinvenuto nel fatto che l’obbligo imposto alle banche, anche quelle di dimensioni ridotte, di offrire un servizio di pagamento istantaneo su tutti i canali utilizzati per i trasferimenti ordinari potrebbe avere un impatto significativo, richiedendo considerevoli investimenti da parte degli istituti. Inoltre, anche al fine di ridurre i costi di gestione, l’obbligo imposto ai PSP di offrire trasferimenti istantanei su tutti i canali utilizzati per i bonifici ordinari (come l’internet banking, gli sportelli ATM e bancari) dovrebbe considerare le caratteristiche specifiche di ciascun canale, senza imporre agli operatori obblighi eccessivi o irragionevoli.

Relativamente al cosiddetto «Verification of Payee», viene rilevata la necessità di disporre di soluzioni infrastrutturali che consentano di connettere tra loro i diversi PSP. Infatti, allo stato attuale non sono ancora esistenti delle soluzioni che consentano il controllo e le verifiche di congruenza garantendo la piena raggiungibilità a livello transfrontaliero.

Infine, in relazione ai costi delle commissioni, viene osservato che i bonifici istantanei e quelli ordinari presentano differenze significative. Poiché la nuova normativa richiede infrastrutture tecnologiche innovative per consentire operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è probabile che, almeno inizialmente, i PSP non possano assorbire i costi, portando così ad un aumento delle commissioni anche per i bonifici ordinari. A tal proposito, è stato quindi suggerito di introdurre un meccanismo che eviti che i provider di servizi di pagamento aumentino i costi dei bonifici ordinari (attualmente spesso gratuiti), includendo i costi per l’implementazione del nuovo sistema di bonifici istantanei in una revisione complessiva dei costi, considerando il numero e la frequenza dei bonifici (utilizzando il criterio “più utilizzi meno paghi”), con l’obiettivo di non aumentare i costi del servizio di bonifici ordinari.

Rilevato quanto sopra, appare peraltro opportuno osservare inoltre che entro gli specifici termini espressamente previsti, tutti i PSP sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni del Regolamento Instant Payments. A tal fine, i PSP dovranno procedere alla revisione delle proprie condizioni contrattuali relative ai servizi di pagamento attualmente in vigore per la clientela esistente, le quali potrebbero avere le seguenti implicazioni:

  1. i PSP che attualmente offrono esclusivamente bonifici tradizionali dovranno integrare nella loro gamma contrattuale anche i bonifici istantanei, assicurandosi che le condizioni di erogazione corrispondano a quelle previste per i bonifici ordinari; e
  2. i PSP che già forniscono bonifici istantanei dovranno adeguare le medesime condizioni applicate per l’esecuzione dei bonifici ordinari.

Come noto, i PSP possono effettuare modifiche unilaterali dei contratti relativi ai servizi di pagamento, ai sensi e con le modalità espressamente previste dall’art. 126-sexies del D.lgs 1º settembre 1993, n. 385 (“Testo Unico Bancario”) e dalle relative disposizioni attuative dettate dalla Banca d’Italia in materia di trasparenza.

Sul punto di osserva, tuttavia, che l’introduzione del servizio di bonifico istantaneo tramite modifica unilaterale ha suscitato molteplici interrogativi, in particolare riguardo al bilanciamento tra le prerogative delle banche e la tutela dei clienti. Le proposte di modifica avanzate dai PSP per introdurre la disciplina sui bonifici istantanei hanno, infatti, generato contestazioni da parte di coloro che hanno ritenuto non congrua la modifica intervenuta, in considerazione del fatto che l’introduzione del nuovo servizio avrebbe modificato radicalmente l’equilibrio contrattuale, rendendo quindi necessario il consenso esplicito di entrambe le parti.

Sebbene, infatti, il citato articolo 126-sexies del Testo Unico Bancario consenta di apportare legittimamente modifiche unilaterali alle condizioni contrattuali dei servizi di pagamento, a tal fine è tuttavia essenziale che tali modifiche siano supportate da un “giustificato motivo”. In tale contesto, se da un lato, i PSP hanno posto a sostegno delle proprie modifiche unilaterali il tema del miglioramento del servizio originariamente prestato, dall’altro parte la clientela ha percepito tali modifiche come una modificazione in peius dell’equilibrio contrattuale.

Sul punto, si è da ultimo espresso il Collegio di Coordinamento dell’ABF[11], il quale, accogliendo le doglianze di un ricorrente, ha osservato che all’indubbia accresciuta qualità della modalità di pagamento messa a disposizione del cliente, sono comunque associati maggiori rischi connessi all’irrevocabilità del pagamento e, in via generale, all’utilizzo dei servizi associati al conto. Questo aumento del rischio dev’essere coerente con il rapporto intercorrente tra cliente e il PSP e non può dunque comportare condizioni peggiori di quelle alle quali era stato stipulato il contratto. Ciò, tuttavia, dovrebbe apparire superato nella misura in cui la modifica unilaterale che comporta l’attivazione del servizio del bonifico istantaneo è espressamente richiesta dalla normativa di settore applicabile.

 

[1] La piattaforma TIPS consente di elaborare in media 500 pagamenti al secondo, pari a 43 milioni di transazioni al giorno, operando 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno. Il servizio permette il regolamento istantaneo dei pagamenti senza limiti di importo in tutti i Paesi dell’euro, ad un costo molto ridotto per le banche aderenti, fissato a 0,2 centesimi di euro per transazione. L’Eurosistema ha sviluppato e gestisce TIPS con l’obiettivo di promuovere l’efficienza delle infrastrutture di mercato e facilitare l’integrazione pan-europea del sistema dei pagamenti, rafforzando così il proprio ruolo nel settore. La Banca d’Italia, in collaborazione con altre banche centrali europee, è incaricata dall’Eurosistema di fornire il servizio di TIPS, svolgendo il ruolo di service provider unico per lo sviluppo e la gestione della piattaforma. TIPS utilizza lo standard SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) e consente agli aderenti di utilizzare liquidità dai loro conti in T2 per effettuare pagamenti istantanei. TIPS consente agli aderenti di trasferire liquidità dai loro conti in T2 e depositarla su un conto dedicato in TIPS per regolare gli instant payment, inclusi i pagamenti in valute diverse dall’euro. La partecipazione a TIPS è aperta a vari tipi di attori, compresi partecipanti, controparti raggiungibili e controparti che istruiscono i pagamenti.

[2] L’European Payment Council è un’associazione internazionale senza scopo di lucro (non fa parte del quadro istituzionale dell’Unione Europea) composta da 78 membri tra prestatori di servizi di pagamento e/o associazioni di categoria, che ha come obiettivo quello di contribuire a pagamenti armonizzati nell’area SEPA.

[3] Il Regolamento Instant Payments stabilisce per l’esecuzione dei bonifici istantanei un limite di tempo massimo di dieci secondi dalla ricezione dell’ordine di pagamento. In questo intervallo, il PSP del pagatore addebita l’importo sul conto corrente del pagatore e invia immediatamente l’operazione al PSP del beneficiario. Tuttavia, se entro dieci secondi il PSP del pagatore non riceve conferma dal PSP del beneficiario, il conto corrente del pagatore deve essere ripristinato allo stato precedente. Se un bonifico istantaneo dovesse essere completato oltre il limite di 10 secondi, ciò potrebbe essere considerato una violazione soggetta a sanzioni, la cui determinazione è rimessa a ciascuno Stato Membro, poiché il Regolamento Instant Payments non le stabilisce direttamente.

[4] L’obiettivo di offrire i bonifici istantanei su tutti i canali ha suscitato alcune preoccupazioni da parte dei PSP, soprattutto bancari, che hanno notato che alcuni canali, come gli sportelli fisici, attualmente non vengono quasi utilizzati per questo tipo di operazioni. Inoltre, l’istantaneità del processo sarebbe compromessa dall’inizializzazione cartacea. Tuttavia, a tal proposito, la Commissione ha ritenuto opportuno considerare anche l’esigenza di garantire un adeguato livello di inclusione, consentendo anche a coloro che hanno difficoltà con i canali telematici di beneficiare del nuovo modello. Per tale ragione, il Regolamento stabilisce che per i canali di pagamento non operativi 24 ore su 24, come gli sportelli bancari, il momento in cui inizia a decorrere il periodo dei dieci secondi dalla ricezione dell’ordine di bonifico istantaneo è quando l’ordine viene introdotto nel sistema interno del PSP del pagatore.

[5] In questo senso, infatti, utilizzando il bonifico istantaneo per il pagamento degli stipendi ed emolumenti, le imprese potrebbero mantenere i fondi disponibili per un periodo più lungo prima che vengano effettivamente trasferiti ai destinatari.

 Audizione sulla “Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro” Intervento di Piero Cipollone Vicedirettore Generale della Banca d’Italia

[7] Peraltro, la Relazione illustrativa al Regolamento precisa che il regolamento non limita il servizio di Verification of Payee ai bonifici istantanei e pertanto non impedisce ai PSP di estenderlo anche ad altri tipi di bonifico. Infatti, la bozza di Regolamento in materia di servizi di pagamento (PSR) estende tale servizio anche alle altre tipologie di bonifico.

[8] In tal caso, verrà proposta una correzione automatica suggerendo al pagatore l’esatto nome del beneficiario.

[9] Quanto al sanction screening, le analisi effettuate dalla Commissione hanno evidenziato, come richiamato, che la verifica condotta durante l’esecuzione delle singole transazioni determina un elevato tasso di rifiuti di disposizioni di pagamento istantanee, soprattutto fra quelle transfrontaliere. Il nuovo modello previsto dal Regolamento per il prodotto Instant Payment, secondo cui ogni PSP (dell’ordinante e del beneficiario) controllerebbe su base giornaliera la presenza nelle liste solo della propria clientela (attualmente, invece, ogni PSP controlla di volta in volta, per ogni operazione, la presenza nelle liste sia del proprio cliente che di quello della controparte), eliminerebbe la necessità di un controllo transazionale. La misura appare in grado di ridurre almeno in parte, il numero dei bonifici istantanei rifiutati dai PSP attraverso una semplificazione delle attività di compliance a carico di questi ultimi, che dovrebbero sottoporre a monitoraggio esclusivamente la propria clientela.

[10]In particolare, in relazione all’esame del progetto di atto legislativo dell’Unione europea n. COM(2022) 546 definitivo, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro, la Commissione Finanze ha svolto l’audizione dei parlamentari europei On.li Antonio Maria Rinaldi e Denis Nesci, dei rappresentanti dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI), dell’Associazione Difesa Consumatori (ADICONSUM), dell’Associazione Nazionale Utenti Servizi Pubblici (ASSOUTENTI), dell’Associazione Difesa e Orientamento Consumatori (ADOC), dell’Associazione Consumatori Utenti (ACU), dell’Unione Difesa Consumatori (U.Di.Con) e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e Poste Italiane. Inoltre, sempre sul tema, l’Ufficio di Presidenza della Commissione Finanze ha svolto l’audizione dei rappresentanti della Banca d’Italia.

[11]  Pronuncia n. 15627 del 25 giugno 2021

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