La novella costituita dall’art. 11-octies, comma secondo, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021), deve essere oggetto di “interpretazione conforme” ai principi espressi dalla Corte di Giustizia nella nota pronuncia Lexitor relativi all’interpretazione dell’art. 16 della direttiva 48/2008, trasposto in Italia con l’art. 125-sexies t.u.b. (diversamente la norma interna andrebbe disapplicata perché contraria al diritto europeo).
Ne consegue che, nel caso di estinzione anticipata di un finanziamento a consumatori, indipendentemente dalla data di stipula dello stesso e senza dunque distinzione tra contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della novella e finanziamenti accesi successivamente, il cliente ha diritto alla riduzione di tutti gli oneri economici del credito, e l’intermediario non può trattenere gli oneri convenzionalmente assunti come corrispettivo o rimborso di attività prodromiche rispetto al finanziamento (c.d. up front).
Di estinzione anticipata dei finanziamenti alla luce della Sentenza Lexitor, del Decreto sostegni bis e della pronuncia del Collegio di Coordinamento ABF parleremo al webinar del 1° dicembre 2021.
Maggiori informazioni sul programma e sulle modalità di iscrizione sono disponibili alla pagina dedicata all’evento raggiungile a questo link.