Il tribunale di Savona in sede di Appello con sentenza n. 680 /2021 del 15 settembre 2021 si è pronunciato in tema di rimborso delle commissioni a seguito di estinzione anticipata del contratto di finanziamento di cessione del quinto ribadendo che l’articolo 125 sexies Tub deve essere interpretato secondo la sentenza Lexitor anche dopo la riforma contenuta nel decreto sostegni bis.
In primo luogo le sentenze della corte di giustizia europea hanno natura interpretativa e quindi devono essere applicate a tutti i rapporti sorti nella vigenza della norma interpretata.
La CGUE non interpreta la norma nazionale ma la normativa europea di modo che è ininfluente il fatto che il rinvio pregiudiziale sia pervenuto da un’autorità polacca.
La Corte ha chiarito il significato della direttiva eurounitaria cui anche l’interpretazione della norma italiana di recepimento deve adeguarsi.
D’altra parte “è vero che una direttiva non può creare obblighi a carico di un singolo e non può essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti; nondimeno la direttiva 2008/48/CE è stata trasposta nel diritto nazionale con il cit. D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 ed è dunque la norma interna, qui l’art. 125 sexies TUB, a essere fonte dei diritti e degli obblighi delle parti e metro di giudizio della legalità delle clausole contrattuali”.
L’art. 125 sexies TUB applicabile dal 1 giugno 2010 “deve interpretarsi in conformità alla direttiva 2008/48/CE di cui costituisce…fedele trasposizione”.
Destinatari di quest’obbligo sono tutti gli organi degli stati membri ivi compresi nell’ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali.
Se queste sono le motivazioni a sostegno dell’orientamento giurisprudenziale formatosi precedentemente all’entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB – ritiene il Giudicante “che oggi non possa certo predicarsi la non applicabilità ai contratti sottoscritti in epoca antecedente al 25 luglio 2021 del principio per cui ogni voce di costo funzionalmente legata al finanziamento, che il consumatore decide di rimborsare anticipatamente, deve intendersi per ciò solo ripartita sull’intera durata del contratto ed è perciò dovuta per il tratto residuo, indipendentemente dal profilo che attiene alla causa del costo”.
Il Giudicante inoltre ha osservato come “affermare il contrario come alcuni dei primi commentatori pure sembrano fare, genera un evidente contraddizione, poiché finisce per attribuire all’art. 125 sexies TUB, nella sua versione antecedente, una portata molto diversa da quella della direttiva di cui, cià nodimneno, costitutiva recepimento ed attuazione. Genera inoltre una palese quanto inammissibile frizione con l’ordinamento europeo. Occorre allora procedere ad una lettura del nuovo art.125 seies TUB più attenta e armonica rispetto alla Direttiva 2008/48/CE,cosi come interpretata dalla CGUE”.
Ed invero, alla stregua di un’interpretazione sistematica e conforme all’ordinamento europeo, il principio di irretroattività sancito dall’art. 11 octies non puà che riferirsi ai commi 2 e 3 dell’art. 125 sesxies TUB e cioè ai due commis di nuova introduzione, mentre non può riguardare il comma 1, diversamente ponendosi in contrasto con la normativa europea e con la giurisprudenza della CGUE.
Con riguardo alla richiesta dell’intermediario circa la richiesta di rimessione alla CGUE il giudicante ha affermato che “le considerazioni sono assorbenti e valgono anche a chiarire le ragioni per cui si è ritenuto di non dare seguito alla richiesta dell’appellante di nuova remissione alla CGUE neppure al fine di una delimitazione dell’efficacia temporale dell’interpretazione resa dalla sentenza Lexitor”.
Sotto quest’ultimo profilo il Giudicante ha voluto aggiungere che “nella giurisprudenza della CGUE la limitazione degli effetti temporali di un’interpretazione: 1) ha carattere dichiaratamente eccezionale; 2) necessita che siano soddisfatti due criteri essenziali, e cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti; 3) può essere ammessa solo nella sentenza stessa che statuisce sull’interpretazione richiesta.
Il terzo punto appare decisivo e osta al di là di ogni altra considerazione ad ammettere una nuova remissione alla CGUE, perché rivedendo il giudicato Lexitor, moduli diversamente gli effetti nel tempo dell’interpretazione data dall’art. 16 par. 1 della direttiva.