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Giurisprudenza

Bonifico a IBAN scorretto e responsabilità della banca

5 Settembre 2024

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Cassazione Civile, Sez. I, 29 luglio 2024, n. 21105 – Pres. Di Marzio, Rel. Caiazzo

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21105 del 29 luglio 2024 (Pres. Di Marzio, Rel. Caiazzo), si è pronunciata su un caso alquanto frequente nella galassia del contenzioso bancario: il cliente dispone un ordine di bonifico senza accorgersi che l’IBAN era scorretto, ovvero non coincidente con il beneficiario indicato, e la banca esegue il pagamento secondo l’IBAN riportato nell’ordine; il cliente agisce quindi in via risarcitoria nei confronti di quest’ultima per non aver essa svolto alcun controllo di congruità tra IBAN e beneficiario.

Orbene, secondo la Corte di Cassazione, non sussiste alcuna responsabilità in capo alla banca in quanto la normativa rilevante, data dalla Payment Services Directive II e dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 che la recepisce, «contempla un’esenzione da responsabilità a favore di tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell’esecuzione del bonifico, e li autorizza ad eseguire l’operazione in conformità dell’IBAN fornito dall’utilizzatore senza tenere conto di eventuali ulteriori informazioni contenute nell’ordine, quale il nome del beneficiario». 

In sintesi, la normativa citata «esonera entrambi gli intermediari dall’eseguire il controllo di congruità e, di conseguenza, esclude la loro responsabilità per tutte quelle operazioni eseguite secondo l’IBAN indicato dal pagatore, gravando, invece, su quest’ultimo l’onere di controllare la correttezza dei dati dell’operazione e, in particolare, dell’IBAN, unico elemento necessario per la sua regolare esecuzione.

La Corte spiega anche la ratio della scelta operata del legislatore: «il conto di destinazione del bonifico s’individua tramite il solo IBAN al fine di consentire il trattamento completamente automatizzato dell’ordine di bonifico secondo gli standard elaborati dal consorzio interbancario SWIFT».

Infatti, prosegue la Corte, «richiedere l’esecuzione del controllo di congruità tra IBAN e titolare del conto d’accredito implicherebbe ancora un intervento manuale nella realizzazione dell’operazione di pagamento, poiché un funzionario dell’intermediario ricevente dovrebbe verificare gli ordini recanti informazioni incoerenti bloccati dal sistema informatico, al fine di verificare se l’incongruità sia irrilevante, oppure costituisca effettivamente un indice di anomalia (altrimenti, si avrebbe lo storno sistematico di tutti i bonifici in cui il nome del beneficiario presenti una qualsiasi differenza con i dati anagrafici posseduti dalla banca di destinazione, con inconvenienti non trascurabili se tale prassi fosse adottata in modo generalizzato in tutti gli Stati membri)».

In sintesi, la normativa mira ad assicurare la rapida esecuzione dei pagamenti.

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