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Giurisprudenza

Riscossione dell’assegno da soggetto non legittimato e concorso di colpa

18 Settembre 2024

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Cassazione Civile, Sez. I, 30 agosto 2024, n. 23380 – Pres. Scotti, Rel. Garri

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23380 del 30 agosto 2024 (Pres. Scotti, Rel. Garri), si è pronunciata sul concorso di colpa dell’emittente, in un caso di spedizione di un assegno tramite posta ordinaria, e conseguente sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato.

In particolare, ha ribadito il principio secondo cui «La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore». Così si erano già espresse le Sezioni unite con la sentenza n. 9769 del 26 maggio 2020 (Pres. Tirelli, Rel Mercolino).

Il caso vedeva un’impresa assicurativa spedire via posta ordinaria quattro assegni non trasferibili, i quali sarebbero stati sottratti, contraffatti ed incassati da un soggetto diverso dal beneficiario.

L’impresa assicurativa conveniva in giudizio la banca per aver essa permesso l’incasso degli assegni ed il giudice di primo grado ne accertava la responsabilità, anche alla luce del fatto che la condotta del falso prenditore era da ritenersi anomala: egli era sconosciuto alla banca presso cui aveva incassato i titoli, avendo solamente aperto presso di essa un conto ai fini dell’incasso degli assegni. Inoltre, la contraffazione dei titoli appariva evidente.

La sentenza d’appello confermava la responsabilità della banca ma accertava anche quella dell’impresa di assicurazione, per essersi avvalsa del servizio di posta ordinaria nella spedizione degli assegni, «come antecedente causale dell’evento danno concorrente con il comportamento colposo tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore dei titoli all’incasso». 

La Corte, pur condividendo le riflessioni della Corte d’Appello sulla responsabilità dell’impresa assicurativa, ne ha comunque cassato la sentenza per ragioni di rito (in particolare, la difesa della ricorrente non avrebbe potuto pienamente esercitare il proprio diritto di difesa con l’assegnazione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.).

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