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Giurisprudenza

Liberazione del fideiussore ex art. 1957 cc: dalla dichiarazione di fallimento decorre il termine per i debiti non ancora scaduti

6 Novembre 2017

Cassazione Civile, Sez. III, 16 ottobre 2017, n. 24296 – Pres. Vivaldi, Rel. D’Arrigo

Del tema delle garanzie e dei relativi profili di contenzioso parleremo nel corso del Convegno del prossimo 14 dicembre a Milano. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dedicata all’evento indicata tra i contenuti correlati.

In caso di fallimento del debitore principale, il debito garantito da fideiussione che non sia ancora scaduto deve intendersi tale, ai sensi dell’art. 55, secondo comma, legge fall., alla data di dichiarazione del fallimento, con la conseguenza da questa data decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell’art. 1957, primo comma, cod. civ., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore.

In caso di fideiussione con pattuizione del beneficio di escussione (art. 1944, secondo comma, cod. civ.), se il debitore principale fallisce, il creditore garantito, per evitare la decadenza dalla fideiussione prevista dall’art. 1957, primo comma, cod. civ., non potendo più assumere iniziative individuali, deve proporre istanza di insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale previsto dallo stesso art. 1957 cod. civ., decorrente dalla data di apertura della procedura concorsuale. Viceversa, in ipotesi di fideiussione senza beneficio di escussione (c.d. fideiussione solidale – art. 1944, primo comma, cod. civ.), il creditore, esercitando la facoltà di scelta che è propria delle obbligazioni solidali, potrà promuovere le sue “istanze” indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito (mediante domanda di ammissione al passivo del fallimento) ovvero nei confronti del garante (nelle forme ordinarie).


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