La Corte di Cassazione analizza il tema dell’appropriazione indebita di somme prelevate da libretti postali cointestati arrivando ad affermare la configurabilità del reato di appropriazione indebita a carico del coerede, cointestatario con il de cuius di un libretto di deposito bancario, il quale, pur se facoltizzato a compiere operazioni separatamente, disponga in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma in deposito in misura eccedente la propria quota parte.
Richiamando i propri precedenti orientamenti, infatti, la Corte ricorda come, nel libretto di deposito cointestato, al pari del conto corrente bancario cointestato a più persone, i rapporti interni tra i correntisti non sono regolati dall’art. 1854 cod. civ., che riguarda i rapporti tra i medesimi e la banca, ma dall’art. 1298 c.c., comma 2, in base al quale le parti di ciascuno dei debitori e creditori solidali si presumono uguali se non risulta diversamente.
Se la solidarietà attiva consente la realizzazione dell’intero credito da parte di un solo creditore (art. 1292 c.c.), tuttavia, ricorda la Cassazione, in base alla disciplina civilistica dell’obbligazione solidale attiva vista nei rapporti interni, le parti di ciascun concreditore solidale si presumono uguali (art. 1298 c.c.) e il concreditore è obbligato a non disporre per sè della parte della somma ad altri spettante, salvo la prova contraria a carico della parte che deduce una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.