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Licenziamenti collettivi: consultazione sindacale anche per i dirigenti

5 Settembre 2024

Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 luglio 2024, n. 21299 – Pres. Doronzo, Rel. Michelini

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21299 del 30 luglio 2024, (Pres. Doronzo, Rel. Michelini), ha ribadito ulteriormente che le procedure di licenziamento collettivo di cui all’art. 4 e di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991, in particolare di informazione e consultazione sindacale, si devono applicare anche ai dirigenti.

La Corte ricorda infatti che il nucleo della la Direttiva (UE) n. 98/59, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, è rappresentato dagli obblighi di informazione, di consultazione e procedurali che devono caratterizzare tali procedure ed essere recepiti nelle legislazioni degli Stati membri.

La disciplina UE non distingue tra licenziamenti collettivi intimati all’esito di una sospensione dell’attività produttiva come la CIGS ovvero disposti senza tale previa sospensione: tale distinzione si rivela, dunque, irrilevante ai fini della procedura consultiva e informativa per cui è causa.

La Cassazione condivide quindi l’orientamento della Corte territoriale, ribadendo che le procedure di licenziamento collettivo di cui all’art. 4 e di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991 si devono applicare anche ai dirigenti: pertanto, l’impresa che intende procedere a licenziamento collettivo anche dei dirigenti deve quindi informare e consultare le loro rappresentanze sindacali, tanto nei casi di licenziamenti collettivi per riduzione del personale quanto nei casi di licenziamenti collettivi post-mobilità.

Ciò, in quanto l’esclusione di tale categoria di dipendenti dalle procedure previste dalla normativa europea è risultata in contrasto con la stessa e ha determinato una specifica modifica normativa, proprio per rispettare gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (tra i quali rientra l’adeguamento all’interpretazione che della normativa UE fornisce la Corte di giustizia, a ciò deputata dai trattati).

Nel caso di specie, la Corte territoriale – cui si conforma altresì la Cassazione, rigettando il ricorso – aveva ritenuto violato l’art. 24, comma 1-quinquies L. 223/1991, in quanto la società non aveva inviato la lettera di avvio della procedura di mobilità (ex art. 4, comma 1, L. 223/1991) all’associazione sindacale di categoria dei dirigenti.

La Cassazione, ripercorrendo le vicende legate a tale normativa, ricorda nello specifico che la norma era stata introdotta dall’art. 16, della L. 161/2014, in seguito alla condanna dell’Italia, da parte della Corte di Giustizia, su ricorso della Commissione UE, per avere escluso la categoria dei “dirigenti” dall’ambito di applicazione della procedura nazionale prevista per i licenziamenti collettivi, tra cui la consultazione sindacale: la Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 13 febbraio 2014 nella causa C-596/12, aveva infatti affermato che tale esclusione violava la Direttiva n. 98/59, respingendo la difesa dell’Italia secondo cui la normativa e i contratti collettivi nazionali garantirebbero ai dirigenti, in caso di licenziamento collettivo, una tutela di carattere economico più favorevole, che pertanto sarebbe autorizzata dalla direttiva.

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