Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha posto in luce come il limite contrattualmente previsto alla prestazione della garanzia fideiussoria non comprenda gli interessi moratori maturati a seguito del mancato tempestivo adempimento imputabile anche al fideiussore medesimo.
In particolare, tale ammontare è da intendersi esclusivamente quale soglia massima al debito altrui garantito dal fideiussore stesso ma, come affermato dal giudice di legittimità, non può consentire al garante personale di non rispondere della propria mora. La sentenza in analisi ricollega quanto appena enucleato alla generale garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., nonché al rispetto dei principi di divieto di abuso del diritto e di correttezza nei rapporti interprivati, in linea con quanto evidenziato, sempre dalla Cassazione, nelle pronunce n. 12263/2015 e, in tema di recesso del fideiussore, n. 3575/1998 e 103/1985.