L’articolo 56 TFUE e l’articolo 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, la quale prevede un regime nazionale di esenzione fiscale, ove quest’ultimo, sebbene indistintamente applicabile ai redditi da depositi a risparmio presso fornitori di servizi bancari con sede in Belgio o in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo, subordini a determinate condizioni l’accesso al mercato bancario belga dei prestatori di servizi con sede in altri Stati membri, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.