Con ordinanza del 12 agosto 2023, n. 240, il Tribunale di Venezia (Dott.ssa Guzzo) ha chiarito che il diritto del socio che non riveste la carica di amministratore di consultare e ispezionare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione, previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c., ha quale unico limite generale il divieto di abuso del medesimo, stante l’obbligo di ogni socio di attenersi ai canoni generali di correttezza e buona fede.
Tali prerogative ispettive e di controllo possono infatti essere validamente esercitate anche in funzione di un interesse strettamente individuale del socio, né è necessario indicare le ragioni sottostanti al loro esercizio, purché non risultino «connotate in termini di abusività o malafede».
La pronuncia evidenzia inoltre che il diritto di ispezione non comprende soltanto la documentazione di carattere contabile, ma anche quella di natura “sociale” e ogni altro documento relativo all’amministrazione dell’impresa, fra cui i contratti e la corrispondenza della società.
Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che il diritto di consultazione di un socio non amministratore che risulti altresì socio unico ed amministratore unico di un’altra società avente oggetto sociale sostanzialmente analogo a quello della resistente può essere riconosciuto limitatamente, ossia soltanto «in modo tale da escludere che il socio possa avere accesso a dati della società resistente che, ove posti a vantaggio di terzi […], siano in condizione di comprometterne gli interessi». Il Giudice evidenzia infatti che nell’ottica di un bilanciamento fra gli interessi del socio e della società resistente occorre tutelare quello di quest’ultima «a mantenere riservate, rispetto al socio che opera per società concorrenti, quelle informazioni che possono attribuire sul mercato alla società un certo vantaggio competitivo o comunque quelle informative attinenti all’assetto sociale che se rese note alla società concorrente possono portare detrimento».