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Limiti al divieto di operare per un’impresa di assicurazioni estera il cui dirigente e azionista di riferimento è stato condannato penalmente

18 Novembre 2016

Si riportando di seguito le conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Yves Bot, presentate il 9 novembre 2016 nella Causa C‑559/15 tra una società di assicurazioni di diritto rumeno con sede in Romania e l’Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS), in relazione alla decisione, adottata da quest’ultima, di vietare alla prima di stipulare nuovi contratti di assicurazione sul territorio italiano.

Il rinvio attiene in particolare alla sussistenza ed all’ampiezza dei poteri dello Stato membro della libera prestazione di servizi laddove rilevi che un’impresa di assicurazione autorizzata che rivolge il nucleo essenziale delle proprie attività sul suo territorio, ha come dirigente principale e azionista un proprio cittadino che, a seguito, segnatamente, di una condanna penale, non è più legittimato ad accedere in detto Stato all’attività di assicurazione. Si pone la questione se i principi della licenza unica e del controllo da parte del paese di origine (principio dell’«home country control») ostino, in circostanze di tal genere, a che lo Stato membro ospitante vieti il proseguimento delle attività di tale impresa sul proprio territorio, al fine di proteggere gli interessi dei sottoscrittori e dei beneficiari dei contratti di assicurazione.

Per i motivi meglio espressi nel documento in allegato, l’Avvocato generale della Corte UE è arrivato alle seguenti conclusioni.

1) L’articolo 8, paragrafo 1, e l’articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 92/49/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita), devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che l’autorità di controllo dello Stato membro ospitante adotti, nei confronti di un’impresa di assicurazione operante sul proprio territorio in regime di libera prestazione di servizi, misure quali il divieto di stipulare nuovi contratti, fondate esclusivamente sull’inosservanza dei requisiti di autorizzazione, come quello relativo alla reputazione degli azionisti.

2) Per contro, in presenza di circostanze come quelle che caratterizzano il procedimento principale, in cui l’impresa di assicurazione autorizzata dallo Stato membro d’origine, da un lato, ha per azionista di riferimento una persona fisica alla quale, essendo stata, segnatamente, condannata penalmente per tentata truffa, è vietato l’accesso al mercato delle assicurazioni nello Stato membro ospitante, e, dall’altro, rivolge principalmente le proprie attività verso il territorio dello Stato membro medesimo, tali disposizioni non ostano a che le autorità di controllo di detto Stato membro adottino, sul fondamento dell’articolo 40, paragrafo 6, della direttiva 92/49 ed a fronte dell’urgenza risultante dall’inerzia delle autorità di controllo dello Stato membro d’origine, alle quali è stato invano ingiunto di revocare l’autorizzazione, misure restrittive della libertà di prestazione di servizi dell’impresa interessata sul proprio territorio, quali il divieto di stipulare nuovi contratti, al fine di prevenire il rischio di elusione, tramite persona giuridica interposta, del divieto di accesso al mercato e il correlato rischio di reiterazione delle infrazioni per le quali l’azionista di riferimento è stato sanzionato.


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