In caso di buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso, è contrario all’obbligo di buona fede il comportamento di Poste Italiane che, in caso di decesso di uno dei cointestatari, si opponga al loro rimborso in favore dell’altro cointestatario a causa della mancata presentazione della quietanza degli aventi diritto e di presentazione della dichiarazione di successione, laddove il secondo dia prova che il primo è deceduto senza lasciare eredi.
Nel caso di specie, il cointestatario ricorrente aveva presentato a Poste Italiane una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale, sotto la propria responsabilità, dichiarava che l’altro cointestatario era deceduto senza aver redatto testamento e che non era a conoscenza della sussistenza di alcun erede della stessa, nonché il certificato di stato famiglia storico della medesima dal quale risultava che tutti i familiari (genitori e fratello) erano premorti.
Come evidenzia il Tribunale, tanto il combinato disposto degli artt. 187 e 203 del d.p.r. n. 256/1989, da cui discende che la c.d. pari facoltà di rimborso dei buoni postali fruttiferi viene meno nell’ipotesi di decesso di uno dei cointestatari e che per procedere alla liquidazione della somma investita occorre l’assenso di tutti i suoi eventuali eredi, quanto l’art. 48 d. lgs. 346/1990, che subordina l’effettuazione di qualsiasi operazione relativa ai titoli trasferiti per causa di morte alla presentazione della dichiarazione di successione o di una dichiarazione dell’interessato che non vi era obbligo di presentare la medesima, presuppongono che vi siano dei successori del cointestatario deceduto ed anzi, a ben vedere, quella relativa alla dichiarazione di successione riguarda solo costoro poichè si tratta dei soggetti che sono tenuti per legge a presentarla.