1) Il titolo costitutivo dell’ipoteca, al fine di soddisfare il requisito della specialità in riferimento al credito garantito, deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione dei soggetti, della fonte e della prestazione che individuano il credito, così da assicurare la sua originaria determinatezza, presupposto fondamentale della fattispecie ipotecaria; deve pertanto escludersi la possibilità di un’ipoteca per crediti che non siano dipendenti da un rapporto già esistente al momento della costituzione della garanzia, quali quelli derivanti da mutui previsti come una delle forme alternative di fruizione di una apertura di credito mista o atipica, ma le condizioni economiche e contrattuali dei quali siano rimesse a successive pattuizioni, con un mero generico riferimento alle condizioni di mercato e senza alcun vincolo giuridico a contrarre o senza alcuna predeterminazione del contenuto di quelli.
2) In difetto di valida allegazione e prova di diversa specifica previsione contrattuale, la fideiussione si estingue quando dell’obbligazione principale si verifica l’estinzione, senza che rilevino le modalità di quest’ultima o le fonti della provvista del debitore principale e, in particolare, senza che rilevi in contrario la circostanza che l’estinzione stessa abbia avuto luogo in base ad ulteriori finanziamenti o condotte di tolleranza da parte del medesimo creditore, le quali non abbiano così diminuito la posizione debitoria complessiva.