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Giurisprudenza

Limiti alla detrazione IVA assolta a monte e relativa ad acconti pagati su beni poi non consegnati

27 Settembre 2018

Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 31 maggio 2018, C-660/16 e C-661/16 – Pres. da Cruz Vilaça, Rel. Levits

Di cosa si parla in questo articolo

1) Gli articoli 65 e 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto riguardante il versamento di un acconto non può essere negato al potenziale acquirente dei beni in questione, in una situazione in cui tale acconto è stato versato e riscosso e, al momento di tale versamento, si poteva considerare che tutti gli elementi rilevanti della futura cessione erano noti a tale acquirente e la cessione di tali beni sembrava in quel momento certa. Un siffatto diritto potrà tuttavia essere negato al suddetto acquirente qualora si accerti, alla luce di elementi oggettivi, che, al momento del versamento dell’acconto, egli sapeva o non poteva ragionevolmente ignorare che la realizzazione di tale cessione era incerta.

2) Gli articoli 185 e 186 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in circostanze come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, a una normativa o a una prassi nazionale aventi l’effetto di subordinare la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto riguardante il pagamento di un acconto al fine della cessione di un bene al rimborso di tale acconto da parte del fornitore.

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