I presupposti di applicabilità dell’art. 1956 c.c. non ricorrono allorché coesistano le qualità di fideiussore e legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12