L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, dev’essere interpretato nel senso che una clausola aggiuntiva a un contratto di prestito non rientra nella nozione di «contratto avente per oggetto servizi finanziari», ai sensi di tale disposizione, qualora la clausola aggiuntiva si limiti a modificare il tasso d’interesse inizialmente convenuto, senza prolungare la durata del prestito né modificare il suo importo, e le clausole iniziali del contratto di prestito abbiano previsto la conclusione di siffatta clausola aggiuntiva o, in mancanza, l’applicazione di un tasso d’interesse variabile.