La regola secondo la quale il potere di rappresentanza dei soci in assemblea deve essere conferito per iscritto (e i documenti relativi devono essere conservati dalla società) esprime un principio generale (già desumibile dagli artt. 2372 e 2486, comma 2, c.c., ora anche 2479 bis c.c. per le s.r.1.), sicché è inammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare che un socio è stato rappresentato in assemblea da altra persona, tranne che in caso di perdita incolpevole del documento, e _v art. 2724 n. 3 c.c.
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