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Giurisprudenza

Limiti alla responsabilità solidale della banca con il promotore finanziario

14 Febbraio 2025

Cassazione Civile, 10 febbraio 2025 n. 3425 – Pres. Scoditti, Rel. Zuliani

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza n.3425 del 10 febbraio 2025, la Corte di Cassazione, si è espressa sul tema della responsabilità solidale dell’intermediario finanziario per i danni causati dal proprio promotore finanziario, definendo quando si configuri il nesso di occasionalità necessaria richiesto ai sensi dell’art. 31 c.3 TUF e art. 2049 C.c.

Di seguito il principio di diritto espressamente enunciato dalla Suprema Corte n. 21385/2024 e ribadito in tale pronuncia:

il nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito commesso dal preposto (nella fattispecie, consulente finanziario) e le mansioni o incombenze a lui affidate dal preponente (nella fattispecie, intermediario finanziario), su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, si ha quando l’esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell’ambito dell’incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, ma dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe”.

Sulla base di tale principio la Cassazione ha escluso la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria laddove il promotore abbia trasferimento i fondi del cliente da un primo conto, acceso presso la banca originaria cui veniva contestata la responsabilità solidale, ad un secondo conto presso altro intermediario, su cui il promotore ha effettuato le azioni a danno dei clienti.

La condotta del promotore finanziario consistente nel mero trasferimento delle somme, infatti, effettuata per sottrarsi ad una vigilanza evidentemente ritenuta più attenta rispetto a quella del nuovo istituto, non integra il concetto di “finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate”.

Diversamente, l’atto compiuto dal promotore finanziario assume finalità “proprie”, cui il primo istituto non era “neppure mediatamente interessato o compartecipe”.

Di conseguenza, una simile circostanza, è tale da fare venire meno il nesso di occasionalità necessaria e, pertanto, escludere la responsabilità dell’intermediario finanziario rispetto alla condotta del promotore finanziario.

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