Con la sentenza 21 novembre 2013, n. 26136, la Cassazione ha avuto modo di ribadire il consolidato principio secondo cui le rimesse effettuate sul conto corrente dell’imprenditore successivamente fallito, quando il conto sia scoperto (per il superamento del fido), sono revocabili singolarmente ai sensi dell’art. 67, secondo comma legge fall., senza che la revocabilità debba essere contenuta nei limiti del divario fra il massimo scoperto ed il saldo finale, atteso che la presenza di frequenti oscillazioni nell’ambito dello scoperto ed anche di sconfinamenti seguiti da eventuali rientri nei limiti del fido non consentono di individuare nelle rimesse operate sul conto scoperto una forma di ricostituzione della provvista disponibile in futuro per il cliente.