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Limiti di posizione ai derivati su merci e procedure per la richiesta di esenzione

Gli RTS in Gazzetta Ufficiale Ue - Regolamento delegato (UE) 2022/1302

26 Luglio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

In Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 26 luglio 2022, il Regolamento delegato (UE) 2022/1302 che integra la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) relativamente alle norme tecniche di regolamentazione (RTS) relative all’applicazione dei limiti di posizione ai derivati su merci e le procedure per la richiesta di un’esenzione dai limiti di posizione.

In particolare, il Regolamento delegato (UE) 2022/1302 ha come obbiettivo quello di migliorare la stabilità e l’integrità dei mercati finanziari nell’Unione, specificando una metodologia per calcolare i limiti di posizione per i derivati su merci in modo armonizzato.

La metodologia così definita dovrebbe evitare l’arbitraggio regolamentare e supportare la coerenza, prevedendo la possibilità per le autorità competenti di adottare una certa flessibilità per tenere conto delle variazioni tra i diversi mercati dei derivati sulle merci e i mercati delle merci sottostanti.

La metodologia di calcolo dei limiti di posizione prevede la possibilità per le autorità competenti di combinare l’obiettivo di individuare i limiti a un livello sufficientemente basso per poter inibire i titolari delle posizioni in tali derivati su merci dal commettere abusi o distorsioni del mercato con lo scopo di:

  • supportare un processo ordinato di determinazione del prezzo e gli accordi di regolamento;
  • favorire lo sviluppo di nuovi derivati su merci;
  • di consentire che i derivati su merci continuino a sostenere il funzionamento delle attività commerciali nel mercato dei derivati su merci sottostante.

Il Regolamento delegato (UE) 2022/1302 prevede inoltre che le entità finanziarie e non finanziarie possano chiedere l’esenzione relativa alla copertura di attività commerciali prima di assumere una posizione.

La richiesta di esenzione dovrebbe premettere all’autorità competente di avere una visione completa e concisa delle attività commerciali delle entità non finanziarie destinate a essere coperte rispetto alla merce sottostante, dei rischi associati e dell’uso dei derivati su merci al fine di attenuare tali rischi.

I limiti di posizione sono applicabili in ogni momento ai derivati sulle merci agricole e ai derivati sulle merci critici o significativi.

Nel caso in cui l’autorità competente non conceda l’esenzione, l’entità finanziaria o non finanziaria dovrebbe ridurre di conseguenza eventuali posizioni superiori al limite e potrebbe essere sottoposta a misure di vigilanza in caso di violazione del limite.

Le entità finanziarie e non finanziarie dovrebbero poter chiedere, inoltre, l’esenzione attinente le posizioni derivanti dall’obbligo di fornire liquidità nelle sedi di negoziazione prima che tali operazioni siano effettuate.

La richiesta dovrebbe fornire all’autorità competente una visione chiara e concisa del quadro relativo all’obbligo di fornire liquidità in base al quale tali persone operano, delle attività della persona nella negoziazione di derivati su merci conformemente all’accordo scritto concluso con la sede di negoziazione e delle conseguenti posizioni aperte.

In entrambi i casi di esenzione, dovrebbero essere riesaminate periodicamente le attività al fine di assicurare che il perdurare dell’esenzione sia giustificato.

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